Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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8 del regolamento (CE) n. 178/2002. In termini di contenuto, tuttavia, ciò non comporta alcuna modifica rispetto a oggi.
Anche se i materiali e oggetti rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004, che disciplina specificamente i materiali e oggetti, contiene una disposizione a parte per le misure protettive. Visto che anche il regolamento (CE) n. 1935/2004 rientra nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, in futuro questa disposizione sarà direttamente applicabile in Svizzera. Tuttavia, in questo ambito non vi sono modifiche sostanziali rispetto ad oggi (cpv. 2).
Agli altri oggetti d’uso si applicano gli stessi principi stabiliti al capoverso 1 per le derrate alimentari (cpv. 3), e ciò corrisponde al diritto vigente.
Art. 31 Informazione del pubblico
Sia il diritto svizzero sia quello dell’UE attribuiscono grande importanza all’informazione del pubblico. L’attuale articolo 24 LDerr prevede che le competenti autorità di esecuzione informino il pubblico sulle loro attività di controllo e sull’efficacia di tali attività e anche sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso per i quali esiste un sospetto sufficientemente fondato che possano comportare un rischio per la salute. Anche il diritto UE pertinente, che fa parte dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, prevede che le competenti autorità di esecuzione forniscano informazioni su questi due punti705. In Svizzera si applicherà direttamente questo diritto UE. Pertanto, le corrispondenti formulazioni nella LDerr non vengono riprese nell’AP-LDerr. In termini materiali, l’attuale prassi informativa rimane invariata (cpv. 1).
L’informazione del pubblico per gli oggetti d’uso avviene secondo gli stessi principi di quella per le derrate alimentari (cpv. 2).
I capoversi 3–5 corrispondono all’ordinanza vigente (art. 24 cpv. 2–4 LDerr) e vengono ripresi come tali.
Capitolo 6: Controllo
Sezione 1: Campionature, analisi, test e diagnosi
Art. 32
Le campionature, le analisi, i test e le diagnosi sono elementi centrali dei controlli ufficiali. Il regolamento (UE) 2017/625, che fa parte dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare e che in futuro sarà applicato direttamente in Svizzera, disciplina questi elementi esclusivamente per le derrate alimentari e i materiali e oggetti (cpv. 1).
705 Art. 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 e art. 11 del regolamento (UE) 2017/625.