Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 720Fedlex · Rapporto esplicativo

Per gli altri oggetti d’uso non ha molto senso creare per essi disciplinamenti separati all’interno dell’AP-LDerr. È invece più opportuno fare riferimento alle disposizioni del diritto UE sulle derrate alimentari e i materiali e oggetti e dichiararle applicabili per analogia agli altri oggetti d’uso (cpv. 2). Anche nel diritto attuale si applicano gli stessi principi sia alle derrate alimentari sia agli oggetti d’uso.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 25 capoverso 2 LDerr.

Sezione 2: Obblighi degli operatori economici

Art. 33 Obbligo del controllo autonomo

L’obbligo del controllo autonomo è di importanza fondamentale per garantire la conformità ai requisiti della legislazione sulle derrate alimentari, che i controlli ufficiali da soli non sono in grado di garantire. Pertanto, l’obbligo del controllo autonomo è presente già nel diritto attuale.

In riferimento ai requisiti del controllo autonomo, il capoverso 1 rimanda ora all’articolo 17 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il capoverso 1 include anche gli stabilimenti che offrono servizi di logistica. Nel diritto dell’UE in ambito alimentare (cfr. art. 3 n. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002), il concetto operatori del settore alimentare è definito in modo molto ampio. Chiunque fabbrica, tratta, manipola, deposita, trasporta, immette sul mercato, importa, fa transitare o esporta derrate alimentari oppure fornisce servizi di logistica, indipendentemente dal livello di organizzazione è considerato un operatore del settore alimentare ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari e deve adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 33–36 AP-LDerr.

L’obbligo del controllo autonomo non modifica il principio inquisitorio, applicabile nel diritto amministrativo, in base al quale le autorità amministrative e il tribunale procedono d’ufficio per l’accertamento esatto e completo di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 12 della legge federale del 20 dicembre 1968706 sulla procedura amministrativa [PA]). In particolare, l’obbligo del controllo autonomo non comporta un’inversione dell’onere della prova.

L’obbligo di accertare i fatti include l’onere della prova, ossia l’obbligo di produrre le prove necessarie. In linea di principio, questo onere ricade sull’autorità. Le Parti contraenti sono tuttavia tenute a cooperare (art. 13 e 52 cpv. 1 PA).

Invece il principio della verità materiale e l’obbligo di cooperazione non modificano le regole sull’onere della prova, secondo cui, in linea di principio, è la parte che vuol dedurre il suo diritto dalla mancanza di prove di una circostanza a sopportarne le conseguenze (art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907707). Se un’autorità di esecuzione intende contestare un prodotto che, a suo parere, è stato indebitamente non dichiarato, l’onere della prova è a suo carico.

706 RS 172.021

707 RS 210