Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 721Fedlex · Rapporto esplicativo
Nell’ambito del controllo autonomo è necessario prestare attenzione anche ai rischi potenziali e alla probabilità di violazioni della legislazione sulle derrate alimentari dovuti a pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare. Nel diritto dell’UE, ciò è disciplinato dall’articolo 9 capoverso 2 del regolamento (UE) 2017/625, secondo cui le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. Molti stabilimenti alimentari sono oggi certificati secondo gli standard del diritto privato e finora, nell’ambito del controllo autonomo, sono già tenuti a rispettare l’obbligo di prestare attenzione alla probabilità di violazioni della legislazione sulle derrate alimentari sulla base di pratiche ingannevoli o fraudolente. La valutazione del rischio di vulnerabilità alle frodi alimentari può essere effettuata mediante i cosiddetti Vulnerability Analysis/Critical Control Points (VACCP) sviluppati dalla Global Food Safety Initiative (GFSI). A tal fine, la GFSI propone di effettuare una valutazione dei punti deboli in cui vengono raccolte e analizzate informazioni nei punti rilevanti della catena di approvvigionamento, con l’obiettivo di identificare i punti deboli più importanti per le frodi alimentari e dare loro priorità, in modo da poter adottare di conseguenza misure di controllo adeguate a ridurre i rischi. Gli stabilimenti che finora non sono riusciti ad adempiere adeguatamente alle proprie responsabilità nell’ambito del controllo autonomo devono apportare miglioramenti al più tardi entro l’entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Il campo d’applicazione dell’AP-LDerr si estende ora esplicitamente ai servizi di hosting e alle aziende svizzere che immettono derrate alimentari estere sul mercato estero. Tuttavia, non tutti gli stabilimenti devono rispettare gli stessi obblighi di diritto alimentare degli operatori del settore alimentare che immettono i loro prodotti sul mercato svizzero: ad esempio, non ci si può aspettare né dai gestori di piattaforme online che consentono ai consumatori di stipulare contratti di vendita a distanza né da coloro che si occupano esclusivamente di servizi di hosting che garantiscano la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso offerti tramite il loro servizio e che elaborino un proprio piano di igiene a tal fine. Allo stesso modo, non è possibile che le aziende svizzere che aprono un sito web all’estero e immettono sul mercato derrate alimentari estere esclusivamente all’estero siano tenute a rispettare gli stessi obblighi di controllo autonomo delle aziende che immettono sul mercato derrate alimentari in Svizzera, e questo perché secondo il diritto svizzero le derrate alimentari non devono essere conformi alle prescrizioni svizzere, se non vengono consegnate dalla Svizzera e non giungono mai in Svizzera. Nel capitolo 6 «Controllo» va quindi ora operata una nuova distinzione tra gli obblighi degli operatori del settore alimentare (sezione 2 art. 33–36 AP-LDerr), quelli degli operatori di servizi di hosting, compresi i gestori di piattaforme online (sezione 3 art. 37 AP-LDerr) e quelli delle aziende che immettono sul mercato derrate alimentari all’estero (sezione 4 art. 38 AP-LDerr).
Per i materiali e oggetti, l’obbligo di controllo autonomo è disciplinato dal capoverso 2; agli altri oggetti d’uso si applicano per analogia gli stessi obblighi previsti per le derrate alimentari (cpv. 3).
I capoversi 4–6 corrispondono ai capoversi 2–4 dell’articolo 26 LDerr.