Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 34 Obbligo di fornire assistenza, di informazione e di fornire

informazioni

Il diritto attuale stabilisce già che chi tratta, deposita, trasporta, immette sul mercato, importa, fa transitare o esporta derrate alimentari od oggetti d’uso deve assistere gratuitamente la competente autorità di esecuzione nell’adempimento dei suoi compiti, mettere a disposizione su richiesta campioni dei prodotti offerti e fornire le informazioni necessarie (art. 29 LDerr). Per quanto riguarda l’obbligo di fornire assistenza, l’obbligo di informazione e l’obbligo di fornire informazioni in relazione alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso, si applica direttamente l’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625, che fa parte dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. In termini di contenuto ciò non comporta alcuna modifica rispetto a oggi (cpv. 1).

Il capoverso 1 si applica per analogia ai restanti oggetti d’uso (cpv. 2).

Il capoverso 3 stabilisce obblighi specifici per gli operatori economici che immettono sul mercato derrate alimentari od oggetti d’uso con l’impiego di mezzi di comunicazione a distanza. Anche queste aziende sono considerate stabilimenti di derrate alimentari od oggetti d’uso e sono soggette all’obbligo di notifica e di autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 AP-LDerr. Per consentire alla competente autorità di esecuzione di attuare la legislazione sulle derrate alimentari, esse devono indicare in modo veritiero e completo la loro identità (cognome e nome per le persone fisiche, ragione sociale secondo il registro di commercio per le persone giuridiche) e l’indirizzo di contatto, incluso l’indirizzo di posta elettronica. Ciò corrisponde all’obbligo di indicare l’impressum ai sensi dell’articolo 3 lettera s della legge federale del 19 dicembre 1986708 contro la concorrenza sleale e dell’articolo 30 del regolamento sui servizi digitali non integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Art.35 Garanzia della protezione della salute

Nella legge vigente la garanzia della protezione della salute e l’obbligo di informare la competente autorità cantonale di esecuzione sono disciplinati agli articoli 27 e 84 ODerr. Queste disposizioni attuano l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002. Ora in Svizzera si applica direttamente la legislazione dell’UE in materia (cpv. 1) che fa parte dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applica per analogia anche agli oggetti d’uso (cpv. 2). In termini di contenuto ciò non comporta alcuna modifica rispetto al diritto vigente.

L’articolo 3 corrisponde all’articolo 27 capoverso 4 del diritto vigente.

Art. 36 Rintracciabilità

La rintracciabilità svolge un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e deve essere garantita in tutte le fasi della produ-

708 RS 241