Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Questa sezione contiene gli obblighi per le aziende che, dalla Svizzera, immettono sul mercato derrate alimentari o oggetti d’uso all’estero, senza che questi entrino mai in Svizzera. Gli obblighi differiscono da quelli delle categorie di stabilimenti di cui alla sezione 2 e alla sezione 3 del capitolo 6 (cfr. art. 33 e segg. AP-LDerr).

Art. 38

Il commercio internazionale di derrate alimentari e oggetti d’uso è in costante aumento. Per garantire la sicurezza e la protezione dagli inganni è necessario che le competenti autorità di esecuzione si coordinino e si sostengano a vicenda. Se aziende svizzere immettono sul mercato estero derrate alimentari o oggetti d’uso non sicuri o caratterizzati o pubblicizzati in modo ingannevole e questi non raggiungono mai la Svizzera, secondo il diritto attuale le autorità di esecuzione svizzere non possono ottenere dall’azienda svizzera le informazioni necessarie per ripristinare la situazione legale nel Paese in oggetto. Le competenze delle autorità di esecuzione svizzere sono principalmente limitate all’immissione sul mercato di derrate alimentari e oggetti d’uso in Svizzera. L’esportazione di derrate alimentari è disciplinata dall’articolo 27 capoverso 1 e quella di oggetti d’uso dall’articolo 27 capoversi 2 e 3 AP-LDerr. Anche il rispetto di queste disposizioni è controllato dalle autorità di esecuzione svizzere.

Ora un’azienda svizzera che immette sul mercato estero derrate alimentari o oggetti d’uso inviando dall’estero i prodotti direttamente ai consumatori, anch’essi all’estero, sarà obbligato a fornire informazioni alla competente autorità di esecuzione. Sia nel caso in cui l’autorità estera si rivolga al Cantone, sia che si rivolga all’USAV, le informazioni devono essere limitate agli obiettivi di protezione perseguiti dalla legislazione svizzera in materia di derrate alimentari, conformemente all’articolo 1 LDerr.

Gli obblighi di controllo autonomo secondo l’articolo 33 e seguenti AP-LDerr non si applicano a queste aziende.

Sezione 5: Controllo ufficiale

Art. 39 Controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso

Per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso, l’articolo 39 capoverso 1 AP-LDerr rimanda al regolamento (UE) 2017/625, che è elencato nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare e si applicherà direttamente in Svizzera. Il regolamento specifica come devono procedere le autorità di esecuzione nel controllo delle derrate alimentari e dei materiali e oggetti e quali diritti hanno a questo proposito.

Nei controlli ufficiali delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso rientra anche la lotta alle pratiche fraudolente e ingannevoli nella filiera agroalimentare (cfr. art. 9 par. 2, 65 par. 4, 97 par. 2, 102 par. 4 e 139 par. 2 del regolamento (UE) 2017/625). I principi per il controllo ufficiale degli altri oggetti d’uso sono stabiliti ai capoversi 2 e 3. Queste disposizioni si basano sull’articolo 30 capoversi 1 e 2 LDerr. Sebbene l’individuazione di pratiche fraudolente o ingannevoli non sia uno degli obiettivi della