Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 725Fedlex · Rapporto esplicativo

legislazione sulle derrate alimentari, la presenza di tali pratiche in alcuni settori può influire sull’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 (sicurezza alimentare, protezione dagli inganni). Si pensi, ad esempio, a un caso come l’aggiunta al tonno di additivi non autorizzati per modificarne il colore al fine di far credere che sia fresco, cosa che può provocare una reazione allergica nei consumatori. Si può citare anche lo scandalo avvenuto in Spagna all’inizio degli anni ’80, quando fu venduto olio di colza adulterato come olio d’oliva per uso industriale, causando numerosi decessi.

Art. 40 Controllo degli oggetti d’uso

Il capoverso 1 si orienta all’articolo 30 capoverso 1 LDerr.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 30 capoverso 2 LDerr, tuttavia per gli altri oggetti d’uso disciplina alla lettera b come nuovo compito della competente autorità di esecuzione durante i controlli l’obbligo di tener conto dei rischi potenziali e della probabilità di violazioni della legislazione sulle derrate alimentari dovuti a pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare, come per le derrate alimentari e i materiali e oggetti (v. commento agli art. 33 e 39).

I capoversi 3 e 4 corrispondono ai capoversi 3 e 4 dell’articolo 30 LDerr.

Art. 41 Competenze del Consiglio federale in materia di controlli delle

derrate alimentari e degli oggetti d’uso

Le lettere a e b corrispondono alle lettere a e b dell’articolo 30 capoverso 5 LDerr.

La lettera c attua la raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF) di fissare obiettivi per i controlli dei prodotti. In particolare, il Consiglio federale dovrebbe poter specificare i prodotti o le categorie di prodotti che l’autorità di esecuzione deve controllare e dovrebbe anche poter stabilire i requisiti relativi al numero di controlli e al periodo entro il quale essi devono avere luogo. Il fatto che il Consiglio federale disponga di questa competenza è importante anche perché l’articolo 55 AP- LDerr stabilisce che le autorità federali collaborano con istituzioni e organi specializzati esteri e internazionali e assumono i compiti derivanti dai trattati internazionali. Con la nuova competenza si mira a garantire che la Svizzera possa partecipare a programmi di controllo coordinati (ad es., programma nazionale di analisi delle sostanze estranee [PNSE]) sulla base di accordi internazionali.

Perché la lotta alla criminalità alimentare abbia successo, è necessario che i casi di sospetta violazione sistematica della legislazione sulle derrate alimentari dovuta a pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare possano essere affrontati in modo coordinato ed efficiente. A tal fine, il Consiglio federale deve poter obbligare le autorità cantonali di esecuzione a notificare tali casi all’USAV (lett. d). In base al nuovo articolo 55 capoverso 3 lettera c AP-LDerr, in qualità di competente autorità federale, l’USAV ha la possibilità di prescrivere alle autorità cantonali di esecuzione l’adozione di misure di esecuzione concrete.