Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 42 Informazione dei gestori di piattaforme online

Al fine di disabilitare le offerte illegali di derrate alimentari e oggetti d’uso presentate dalle piattaforme online ai sensi dell’articolo 8 AP-LDerr, le competenti autorità di esecuzione dovrebbero essere in grado di fornire ai gestori di tali piattaforme le informazioni necessarie in modo che essi possano, ad esempio, rimuovere l’offerta in oggetto in caso di pericolo grave per la salute e quindi impedire che il prodotto in oggetto raggiunga i consumatori. Prima che le informazioni vengano trasmesse al gestore della piattaforma, alla persona che immette il prodotto sul mercato è concesso, ove possibile, il diritto di audizione.

Art. 43 Controllo degli animali da macello e delle carni

Il controllo degli animali da macello e delle carni è disciplinato nel dettaglio dagli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2017/625 e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare (cpv. 1). Le corrispondenti disposizioni del diritto svizzero possono quindi essere abrogate. Visto che il diritto svizzero in questo ambito corrisponde già a quello dell’UE grazie all’allegato I dell’Accordo agricolo, la futura applicazione diretta del diritto dell’UE non comporta alcuna modifica sostanziale.

Va mantenuto invece l’attuale articolo 31 capoverso 3 lettera b LDerr, perché questo ambito non è coperto dal regolamento (UE) 2017/625 (cpv. 2).

Art. 44 Risultato del controllo

In futuro la documentazione del risultato del controllo ufficiale delle derrate alimentari e dei materiali e oggetti e la comunicazione del risultato dello stesso si baseranno sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/625 (cpv. 1). Ai sensi del capoverso 1 di questa disposizione dell’UE la documentazione deve essere scritta, e può avvenire su supporto cartaceo o per via elettronica.

Ai sensi del capoverso 2, i requisiti per la documentazione del controllo e la notifica dei risultati dello stesso si applicano per analogia anche agli altri oggetti d’uso.

La regolamentazione derogatoria di cui al capoverso 3 si riferisce al capoverso 1 e corrisponde al diritto vigente (cfr. il secondo periodo dell’art. 32 cpv. 1 LDerr).

Il capoverso 4 corrisponde all’attuale articolo 32 capoverso 2 LDerr.

Art. 45 Contestazione

Questa disposizione corrisponde all’articolo 33 LDerr.

Sezione 6: Misure