Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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cosiddetto principio «notice and take down») e che la piattaforma online impedisca che, dopo essere stata disabilitata, l’offerta sia resa nuovamente accessibile con l’aiuto dei suoi servizi (lett. b). Per garantire il diritto di audizione, l’autorità di controllo competente deve prima cercare di contattare l’offerente del prodotto. Solo se non ci riesce oppure se l’offerente del prodotto non ha sede in Svizzera, può provvedere a disabilitare l’offerta. Le violazioni di questa disposizione possono essere sanzionate con una multa per disobbedienza a decisioni delle autorità secondo l’articolo 292 del Codice penale svizzero (CP)709.

Alle autorità di esecuzione viene data inoltre la competenza di rendere impossibile l’accesso all’offerta online o ai prodotti contestati bloccando o revocando il nome del dominio utilizzato (lett. c

Gli ordini di bloccare o revocare il nome del dominio devono essere rivolti al titolare del nome del dominio. Prima che SWITCH possa bloccare o revocare il nome di dominio, la competente autorità di esecuzione deve concedere il diritto di audizione al titolare dello stesso. In base al principio di proporzionalità, l’autorità di esecuzione può ordinare il blocco o la revoca del nome del dominio solo se il titolare dello stesso o il gestore di un web shop non ha ottemperato alla richiesta delle autorità di esecuzione di ripristinare la situazione giuridica.

Le misure di cui al capoverso 1 possono essere ordinate anche se la competente autorità di esecuzione del Paese di destinazione del prodotto lo richiede, perché esso non soddisfa le disposizioni in materia di derrate alimentari (cpv. 2). Tuttavia, ciò presuppone che le derrate alimentari o gli oggetti d’uso in oggetto siano esportati dalla Svizzera (v. art. 27 AP-LDerr). Questa disposizione non si applica alle derrate alimentari o agli oggetti d’uso che non entrano mai in Svizzera. Tuttavia, a questi prodotti si applica l’articolo 38 se un’azienda svizzera li immette sul mercato all’estero.

Art. 49 Misure cautelari

Le misure cautelari sono uno strumento importante per garantire in ogni momento la protezione dei consumatori. L’articolo 45 serve, da un lato, ad attuare l’articolo 138 del regolamento (EU) 2017/625 e, dall’altro lato, riguardo l’ordine di misure sulla base di un ragionevole sospetto, a concretizzare l’articolo 137 paragrafo 2 di tale regolamento. Esso copre sia le derrate alimentari sia gli oggetti d’uso. A livello di contenuto non ci sono modifiche rispetto al diritto attuale (cfr. art. 36 LDerr).

Art. 50 Denuncia penale

Questo articolo corrisponde al diritto attuale (art. 37 LDerr).

Capitolo 7: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione

709 RS 311.0