Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 46 Prodotti contestati

Come già avviene nel diritto vigente, in futuro si distinguerà se le misure si riferiscono ai prodotti stessi oppure se si tratta di misure che non hanno a che fare con essi, come ad esempio nel caso di contestazioni relative ai processi di fabbricazione, ai locali, agli impianti di produzione, ecc. Le contestazioni relative ai prodotti sono disciplinate dall’articolo 46, mentre quelle non riferite ai prodotti dall’articolo 47. Le misure relative ai prodotti offerti via Internet in violazione dei requisiti della legislazione sugli alimenti sono disciplinate dall’articolo 48.

Il regolamento (UE ) 2017/625 copre le derrate alimentari e i materiali e oggetti. Il capoverso 1 rimanda, per l’attuazione dei requisiti della legislazione sulle derrate alimentari agli articoli 66, 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625. L’articolo 138 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2017/625 è di importanza centrale: esso stabilisce che le competenti autorità di esecuzione intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore e adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

Nell’ordinare le misure, è di fondamentale importanza osservare il principio della proporzionalità. L’articolo 138 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2017/625 menziona come criteri importanti anche la natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità.

Il capoverso 1 si applica per analogia anche agli altri oggetti d’uso (cpv. 2).

Visto che l’elenco delle misure di cui all’articolo 138 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 per l’applicazione dei requisiti della legislazione sulle derrate alimentari non è esaustivo, viene mantenuto il catalogo delle possibili misure ai sensi dell’articolo 34 dell’attuale LDerr (cpv. 3–6). In questo modo è possibile valutare quali misure concrete sono compatibili con i principi di base sopra descritti.

Art. 47 Contestazioni non riferite a prodotti

Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche dall’articolo 35 LDerr, tranne che per una modifica terminologica: mentre la LDerr parla di «persona responsabile in seno all’azienda», ora si parla di «operatori». Questo termine viene ora utilizzato in tutto l’atto normativo. Quando si ordinano le misure, si applicano gli stessi principi di base illustrati nell’articolo 46 di cui sopra. Neanche l’elenco di possibili misure di cui al capoverso 1 di questo articolo dell’AP-LDerr è da considerarsi esaustivo.

Art. 48 Prodotti offerti su Internet

L’articolo 48 AP-LDerr disciplina ora le misure che la competente autorità di esecuzione può ordinare se vengono offerte su Internet derrate alimentari od oggetti d’uso che disattendono i requisiti del diritto alimentare. Secondo il capoverso 1 lettera a, la competente autorità di esecuzione deve poter ordinare, sulla base dell’articolo 23 del regolamento sulla vigilanza del mercato e degli articoli 14 e 16 del regolamento sui servizi digitali, che un operatore economico, un servizio di hosting o una piattaforma online disabilitino l’accesso all’offerta online o rimuovano il contenuto contestato (il