Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 51 Importazione, transito ed esportazione

Questa disposizione è identica all’articolo 38 LDerr. La ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra Confederazione e Cantoni non subisce modifiche.

Art. 52 Limitazioni dell’importazione

La competenza della competente autorità federale di esecuzione di imporre limitazioni dell’importazione resta invariata. Tuttavia, se i prodotti in oggetto rientrano nel campo d’applicazione degli atti giuridici elencati nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, occorre garantire che tali limitazioni dell’importazione siano compatibili con tali atti.

Art. 53 Ricerca

Questa disposizione è identica all’articolo 40 LDerr. In questo ambito non ci saranno modifiche rispetto a oggi.

Art. 54 Esecuzione nell’esercito

Lo scopo della LDerr è, tra le altre cose, quello di proteggere la salute dei consumatori da derrate alimentari e oggetti d’uso non sicuri e di garantire che, nell’impiego di derrate alimentari e oggetti d’uso, siano osservati i principi dell’igiene (art. 1 lett. a e b AP-LDerr).

Considerato che l’esercito fabbrica, immagazzina o trasforma autonomamente notevoli quantità di derrate alimentari e oggetti d’uso e le distribuisce ai suoi membri, il campo d’applicazione della LDerr deve estendersi anche all’esercito. Il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso da parte dell’esercito dovrebbe corrispondere a quello in ambito civile710. Questa disposizione è indipendente dal Protocollo sulla sicurezza alimentare.

In virtù dell’articolo 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale (Cost.)711, la Confederazione dispone di ampie competenze legislative nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. La competenza legislativa comprende anche la facoltà di decidere come organizzare l’esecuzione, nella misura in cui la Costituzione federale non si esprime in merito. Secondo le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 46 Cost., l’esecuzione della legislazione federale spetta ai Cantoni, tuttavia, ciò non vieta alla Confederazione di prevedere eccezioni per l’esercito. Ai sensi dell’articolo 60 capoverso 1 Cost., la Confederazione dispone di poteri legislativi completi ed esclusivi in materia di affari militari, il che consente anche al legislatore di adattare all’esercito le disposizioni di esecuzione generale dell’articolo 46 Cost. A tale proposito va tenuto presente il principio ai sensi dell’articolo 43a capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

710 FF 1989 I 946

711 RS 101