Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Nella misura in cui l’esecuzione della LDerr è attribuita alla Confederazione, già oggi l’articolo 41 LDerr rappresenta una violazione giuridica della sovranità ordinaria in materia di esecuzione, vale a dire di quella cantonale prevista ai sensi dell’articolo 46 Cost.
Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui la competente autorità cantonale di esecuzione è responsabile dell’esecuzione nell’esercito. Il Servizio veterinario dell’esercito è responsabile del controllo autonomo all’interno dello stesso. L’esecuzione da parte delle competenti autorità cantonali avviene, in particolare, anche nelle strutture che si trovano in impianti militari, ma sono gestite da civili.
Il capoverso 2 definisce quindi gli ambiti in cui è lo stesso esercito a occuparsi dell’esecuzione e dello svolgimento dei controlli necessari. Questo nuovo disciplinamento chiarisce il diritto vigente, per il quale si sono verificati spesso problemi di interpretazione.
Le eccezioni di cui al capoverso 2 comprendono innanzitutto il controllo degli impianti di approvvigionamento idrico dell’esercito, che avviene comunque per il tramite di quest’ultimo. Per questi impianti, l’esercito dispone delle competenze necessarie per eseguire in modo professionale e a cadenza regolare controlli basati sul rischio. Così facendo, garantisce che l’acqua e gli impianti di approvvigionamento idrico siano conformi ai requisiti della legislazione sulle derrate alimentari. Gli impianti di approvvigionamento idrico dell’esercito possono essere situati in impianti militari con accesso limitato ai sensi dell’ordinanza del 2 maggio 1990712 concernente la protezione delle opere militari oppure condurre a essi. Solo le persone che hanno superato il relativo controllo della sicurezza sono autorizzate ad accedere a tali strutture. Poiché un controllo di sicurezza richiede molto tempo e al fine di limitare l’accesso a queste strutture, è giustificato che l’esercito stesso sia responsabile del controllo di queste e di tutte le altre strutture di approvvigionamento idrico al suo interno.
La seconda eccezione riguarda tutti gli impianti militari con accesso limitato. In base al disciplinamento esistente nell’ordinanza dell’8 dicembre 1997713 sul controllo delle derrate alimentari nell’esercito (OCDA), l’esercito era già responsabile dei controlli negli impianti militari con accesso limitato (cfr. art. 6 OCDA). La maggior parte delle cucine dell’esercito viene gestita in caserme e alloggi per le truppe in superficie oppure in strutture senza accesso limitato, motivo per cui è improbabile che questa eccezione si applichi di frequente.
Non è più necessaria l’eccezione per le cucine in installazioni non fisse. Oggi, per la sussistenza sul campo, i pasti vengono solitamente preparati in cucine fisse e poi distribuiti sul campo. Accade meno frequentemente che vengano preparati direttamente sul campo (ad es., con un sistema mobile di sussistenza). In entrambi i casi la situazione è paragonabile a quella delle aziende di catering in ambito civile: anche qui pasti vengono spesso precotti e poi consegnati. Se un’azienda di catering non cucina nella propria sede, ma in loco (ad es. in occasione di un ricevimento di nozze), il controllo può essere effettuato anche in questa sede temporanea, purché essa sia nota. Non vi è
712 RS 510.518.1
713 RS 817.45