Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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quindi bisogno di alcuna eccezione per questa situazione, poiché non è specifica dell’esercito, ma si verifica anche in situazioni civili.

Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare le competenze, i requisiti per un’adeguata formazione degli organi di controllo, i requisiti minimi dell’autorità dell’esercito addetta al controllo e la procedura. Per gli organi di controllo delle derrate alimentari nell’esercito si applicheranno gli stessi requisiti di formazione degli organi di controllo nel settore civile. Devono essere creati i requisiti legali affinché i collaboratori e i membri dell’esercito che svolgono compiti di esecuzione ufficiali possano completare una formazione adeguata ai rispettivi compiti e ottenere un certificato di competenza. L’OELDerr va adeguata di conseguenza. Inoltre, il Consiglio federale deve disciplinare anche i requisiti minimi dell’autorità addetta al controllo all’interno dell’esercito e l’OCDAE va modificata di conseguenza.

Art. 55 Vigilanza e coordinamento

I capoversi 1 e 2 corrispondono alla legge attuale (art. 42 cpv. 1 e 2 LDerr).

Nel capoverso 3 l’elemento nuovo è che l’autorità federale competente della vigilanza dell’esecuzione cantonale dispone ora degli strumenti elencati alle lettere a–c non soltanto per coordinare l’esecuzione, ma anche indipendentemente da tale attività. Questo è importante perché le interdipendenze internazionali della Svizzera richiedono una maggiore flessibilità in questo senso: infatti, le pratiche fraudolente o ingannevoli spesso non si limitano a un solo Cantone, ma sono diffuse a livello nazionale o hanno addirittura origini internazionali. Affinché la Confederazione possa adempiere al suo compito di direzione dell’esecuzione, in questi casi deve essere in grado di ordinare ai Cantoni di adottare determinate misure. Ciò consente, tra l’altro, di coordinare le indagini preliminari sulle pratiche ingannevoli o fraudolente e di ordinare misure concrete. È necessaria flessibilità anche nel caso in cui la Confederazione intenda partecipare a programmi internazionali, cosa che richiede che alcuni prodotti siano specificamente campionati ed esaminati.

I capoversi 4 e 5 corrispondono alla legge attuale (art. 42 cpv. 4 e 5 LDerr).

Art. 56 Laboratori nazionali di riferimento

Questa disposizione si basa sull’attuale articolo 43 LDerr, ma ora si tiene conto dell’applicazione diretta degli articoli 92 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 per le derrate alimentari e i materiali e oggetti. La Confederazione è incaricata di gestire i laboratori nazionali di riferimento. Lo scopo di questi laboratori è quello di sostenere le autorità di esecuzione nella prevenzione, nella scoperta e nella persecuzione di violazioni contro la legislazione sulle derrate alimentari (cpv. 1). L’articolo attua inoltre l’articolo 100 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625, che impone agli Stati membri dell’UE – e, con l’entrata in vigore del Protocollo sulla sicurezza alimentare, anche alla Svizzera – di designare uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell’Unione europea designato a norma dell’articolo 93 paragrafo 1.