Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 86 Procedura d’opposizione

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 67 LDerr. Poiché non ha senso disciplinare il termine per presentare opposizione in un articolo separato (in precedenza era l’art. 70 cpv. 1 LDerr), esso è ora incluso nella disposizione sulla procedura di opposizione (cpv. 2). ma a livello di contenuto non vi sono modifiche.

Art. 87 Controperizia

Il diritto dell’UE prevede la possibilità di ottenere una controperizia nell’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625. Secondo il considerando 48 di tale regolamento, tale diritto conferisce all’operatore la facoltà di chiedere un esame documentale del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del campionamento originariamente selezionate. Questo diritto non si applica soltanto nel caso in cui la seconda analisi, prova o diagnosi non dovessero rivelarsi tecnicamente fattibili o pertinenti.

Vista la futura applicazione diretta del regolamento (UE) 2017/625, l’articolo 35 si applica anche in Svizzera per le derrate alimentari e i materiali e oggetti (cpv. 1).

Se viene introdotto il diritto a una controperizia per le derrate alimentari e i materiali e oggetti, è opportuno prevedere tale diritto anche per gli altri oggetti d’uso. Il capoverso 2 dichiara pertanto applicabile per analogia il capoverso 1 anche agli altri oggetti d’uso.

L’articolo 35 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce agli Stati membri e quindi anche alla Svizzera la possibilità, in caso di controversia tra la competente autorità di esecuzione e gli operatori sulla base della controperizia, di decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l’esame documentale dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, un’altra analisi, prova o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale. Il capoverso 3 riprende questo diritto nell’AP-LDerr.

La possibilità di richiedere una controperizia dovrebbe essere concessa anche agli stabilimenti che vendono i loro prodotti utilizzando tecnologie di comunicazione a distanza. In questo caso, la competente autorità di esecuzione assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e, se dovesse rivelarsi necessario, anche eventuali esami successivi (art. 35 par. 2 lett. a del regolamento (UE) 2017/625).

Il diritto a una controperizia si estende a campionature, analisi, prova o diagnosi effettuate nell’ambito dei controlli ufficiali e non si applica ad altre attività ufficiali.

Inoltre, questo diritto non non pregiudica l’obbligo della competente autorità di esecuzione di adottare misure immediate, se necessario, per proteggere la salute dei consumatori o per evitare che vengano ingannati (cpv. 4).

La competenza conferita al Consiglio federale nel capoverso 5 lettera a di disciplinare i particolari dell’esecuzione di una controperizia gli consente di precisare, tra l’altro, in quali casi una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti di campionamento inizialmente selezionate è opportuna, pertinente e tecnicamente fattibile (cfr. art. 35 par. 2 prima frase del regolamento (EU) 2017/625). Inoltre, disciplina in quali casi si può