Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 78 Trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’USAV e diritti

di accesso

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 62 capoverso 4 LDerr. Tuttavia, i diritti di trattamento dei dati delle autorità cantonali di esecuzione ai sensi dell’articolo 62 capoverso 3 sono ora elencati separatamente.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 62 capoverso 5 LDerr. Le autorità che, in base al capoverso 1 lettere a–c, hanno il diritto di trattare i dati hanno anche il diritto di consultare i dati che sono autorizzate a trattare. Pertanto, esse non sono più menzionate esplicitamente al capoverso 2 lettera a, ma hanno comunque il diritto di consultare i dati corrispondenti nell’ambito dei loro diritti di trattamento. Le lettere b–d corrispondono all’articolo 62 capoverso 5 lettere d–g LDerr.

Art. 79 Utilizzo del sistema d’informazione dell’USAV da parte dei Cantoni

Questa disposizione corrisponde in termini di contenuto all’articolo 62 capoverso 7 LDerr.

Capitolo 10: Disposizioni penali e protezione giuridica

Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 80 Delitti e crimini

I capoversi 1 e 4 di questa disposizione corrispondono all’articolo 63 LDerr.

Al capoverso 2 non viene ripreso lo scopo di lucro dall’articolo 63 capoverso 2, poiché l’aver agito per mestiere come forma qualificata di lucro è sufficiente per qualificare l’azione come reato. Si può inoltre presumere che in molti casi lo scopo di lucro costituisca il movente per commettere una violazione ai sensi del capoverso 1.

Al capoverso 3 AP-LDerr vengono stralciate le 180 aliquote giornaliere previste dall’articolo 63 capoverso 2 LDerr, poiché il limite massimo è già fissato in maniera generale a 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 CP).

Per quanto riguarda le derrate alimentari e i materiali e oggetti, l’articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625 impone agli Stati membri, e in futuro anche alla Svizzera, di stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

La Svizzera adempie a questo obbligo riprendendo l’articolo 63 LDerr nell’AP-LDerr.

Art. 81 Contravvenzioni

Nell’AP-LDerr l’articolo 64 LDerr è ripreso senza sostanziali modifiche.