Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.12.9.6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

A livello materiale, la presente modifica della legislazione sulle derrate alimentari non comporta modifiche sostanziali, in quanto il diritto svizzero in materia era già stato armonizzato con quello dell’UE. Neanche l’organizzazione dell’esecuzione subisce modifiche.

Per le misure ordinate negli ambiti coperti dal Protocollo sulla sicurezza alimentare, le autorità cantonali di esecuzione ora si baseranno direttamente sulla legislazione dell’UE integrata nel Protocollo stesso. Per attuare questo cambiamento sono necessari corsi di formazione, che in un primo momento saranno svolti dall’USAV. In una fase successiva, le autorità cantonali di esecuzione potranno organizzare questi corsi di formazione in modo autonomo.

La futura applicazione diretta della legislazione dell’UE integrata nel Protocollo sulla sicurezza alimentare non comporterà cambiamenti significativi per le autorità cantonali di esecuzione, e questo perché i compiti dell’esecuzione non cambiano in termini di frequenza o di procedura.

L’ampliamento del controllo del commercio online e il miglioramento della lotta alle frodi alimentari richiederanno un certo onere aggiuntivo. Tuttavia, si tratta di ambiti in cui si è deciso di intervenire indipendentemente dalla conclusione del Protocollo sulla sicurezza alimentare. È prevedibile che l’onere per il commercio online aumenti, ma anche che diminuisca il numero di punti vendita tradizionali, e quindi che non saranno più necessari controlli in questo ambito, compensando così parte dell’onere aggiuntivo.

2.12.9.6.3 Ripercussioni sull’economia

La futura applicazione diretta del diritto dell’UE nell’ambito del Protocollo sulla sicurezza alimentare migliorerà le condizioni quadro economiche per le aziende svizzere. Le modifiche degli atti giuridici dell’UE sono applicabili senza indugio anche in Svizzera, e ciò impedisce che si creino ostacoli tecnici al commercio. Per garantire che le aziende non debbano sostenere onere aggiuntivi rilevanti, è fondamentale che l’USAV informi in modo trasparente sulle modifiche attuate e sostenga il punto di vista della Svizzera nell’ambito del cosiddetto decision shaping. Le aziende che commercializzano i loro prodotti in Svizzera e nell’UE traggono vantaggio da questa situazione perché sono sempre soggette alle stesse normative, sia in Svizzera sia nell’UE e quindi non dovranno modificare l’imballaggio o la ricetta dei prodotti. Le precedenti esperienze di armonizzazione basate su riferimenti dinamici nel diritto svizzero nel settore dei cosmetici confermano questa affermazione.

Il disciplinamento previsto del commercio online consente di chiarire la situazione giuridica e gli obblighi dei rivenditori online, ma non comporta nessun onere aggiuntivo rilevante. I rivenditori online più grandi hanno già instaurato meccanismi di controllo all’interno del proprio controllo autonomo e anche la rimozione dei prodotti non conformi è ormai un processo consolidato. Di conseguenza, con la nuova regolamentazione non saranno necessari grandi adeguamenti dei processi né ci saranno oneri aggiuntivi rilevanti per questi operatori. Non sono disponibili informazioni sull’entità