Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Art. 93 Referendum ed entrata in vigore
Questa disposizione corrisponde alla consueta formula conclusiva. Per la sua applicazione sono necessarie numerose disposizioni esecutive a livello di ordinanza. Il Consiglio federale potrà mettere in vigore la legge solo quando queste saranno disponibili.
2.12.9.6 Ripercussioni dell’atto normativo di attuazione
2.12.9.6.1 Ripercussioni per la Confederazione
I cambiamenti introdotti dal Protocollo sulla sicurezza alimentare richiedono una revisione totale della legislazione sulle derrate alimentari. Il processo di revisione comporta oneri aggiuntivi in termini di personale. Successivamente, l’applicazione diretta del nuovo diritto dell’UE nel campo d’applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare comporterà risparmi nell’attività normativa rispetto ad oggi.
Ulteriori risparmi deriveranno dal fatto che in futuro saranno l’EFSA e la Commissione europea ad occuparsi di processi come le procedure di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari725 o le indicazioni sulla salute726.
A questi risparmi fanno da contrappeso nuovi compiti e i relativi oneri. Soltanto durante l’attuazione a livello di ordinanze sarà possibile effettuare una stima precisa dell’onere legato ai nuovi compiti rispetto a quelli che vengono meno attraverso il Protocollo sulla sicurezza alimentare.
Nel 2023 è stata effettuata un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) su singoli punti dell’AP-LDerr, in particolare il controllo del commercio online, la lotta alla criminalità alimentare e i cosiddetti riferimenti «dinamici» al diritto dell’UE nel diritto svizzero (cfr. art. 54 cpv. 3 AP-LDerr), da cui è risultato che il disciplinamento del commercio online genera un piccolo onere aggiuntivo per l’USAV a causa dell’inoltro di informazioni ai negozi online esteri non conformi. La nuova regolamentazione sulle frodi alimentari comporterà per l’USAV oneri aggiuntivi in termini di personale per il coordinamento dei Cantoni e delle eventuali misure. L’onere effettivo dipenderà dal numero di casi di frode segnalati. Per i riferimenti dinamici, l’AIR conclude che si possono ottenere notevoli risparmi in termini di onere amministrativo da parte dell’USAV.
725 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1, modificato dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.
726 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.