Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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sono comunque tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato (art. 7 cpv. 1 del Codice di procedura penale [CPP]723).

Al fine di attuare le tre mozioni sulla lotta alle frodi alimentari trasmesse dal Parlamento (v. n. 2.12.9.4), ai sensi dell’articolo 104 capoverso 2 del Codice di procedura penale si propone di estendere i diritti di parte dell’USAV, responsabile della sorveglianza federale sull’esecuzione da parte dei Cantoni. In base a questa disposizione, la Confederazione può conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici. Ora l’USAV ha a possibilità di ricorrere contro decreti di non luogo a procedere, decreti d’abbandono nonché decreti d’accusa contro i punti della sentenza relativi alla pena (cpv. 2 lett. a–c).

Il capoverso 3 rimane invariato rispetto alla legge attuale (art. 66 cpv. 3 LDerr).

L’articolo 66 capoverso 4 LDerr non viene ripreso, visto che nell’ambito della revisione totale della legge sulle dogane è prevista l’abrogazione di questa disposizione.

Art. 84 Prescrizione in caso di contravvenzioni

La prescrizione in caso di contravvenzioni è ora disciplinata separatamente all’articolo 84. Un’altra novità è l’estensione da tre a cinque anni del termine di prescrizione in caso di contravvenzioni. In passato è emerso che il termine di prescrizione di tre anni previsto dall’articolo 109 CP non è sufficiente, in particolare quando occorre chiarire fatti complessi che si collocano tra il divieto di inganno ai sensi degli articoli 18 e 64 LDerr e la truffa ai sensi dell’articolo 146 CP. Se, ad esempio, un procedimento per truffa viene archiviato perché non sono soddisfatti tutti gli elementi costitutivi del reato e successivamente dovrebbe essere avviato un procedimento per violazione del divieto di inganno o per il reato di cui all’articolo 64 LDerr, spesso ciò non è più possibile a causa del breve termine di prescrizione di tre anni e l’autore del reato rimane impunito.

Art. 85 Comunicazione di decisioni penali

L’articolo 85 viene introdotto visto che è necessario estendere i diritti di parte dell’USAV e quest’ultimo deve essere immediatamente informato delle sentenze cantonali, dei decreti d’accusa, dei decreti di non luogo a procedere e di abbandono (cfr. art. 83 cpv. 2). L’articolo 3 numero 19 dell’ordinanza del 10 novembre 2004724 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali può essere abrogato.

Sezione 2: Tutela giurisdizionale

723 RS 312.0

724 SR 312.3