Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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essere possibili senza la preventiva concessione del diritto di audizione alla persona interessata, indipendentemente dal fatto che le informazioni da fornire riguardino procedimenti in corso o già conclusi.

Gli organismi di cui al capoverso 4 devono essere in grado di scambiare informazioni non solo con gli organismi di cui al capoverso 1, ma anche tra di loro (cpv. 5). Tuttavia, il capoverso 5 non prevede l’obbligo di fornire assistenza amministrativa, come invece previsto dal capoverso 1 per gli organismi responsabili dell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

Il capoverso 6 corrisponde all’articolo 60 capoverso 2 LDerr.

Art. 76 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali

Questa disposizione corrisponde all’articolo 61 LDerr. Visto che in futuro si applicherà direttamente il regolamento (UE) 2017/625, sulla base dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, lo scambio di dati con la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE per le derrate alimentari e i materiali e oggetti ora è disciplinato da questo regolamento (cfr. art. 102 e segg. del regolamento). La Svizzera ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE. Per gli altri oggetti d’uso e in relazione ai Paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, lo scambio di dati è disciplinato dall’articolo 76. A tale proposito non cambia nulla rispetto ad oggi.

Art. 77 Sistema d’informazione dell’USAV

L’articolo 62 LDerr era suddiviso in tre articoli. Ora l’articolo 77 introduce e descrive il sistema d’informazione dell’USAV, l’articolo 78 disciplina il trattamento dei dati e i diritti d’accesso, mentre l’articolo 79 disciplina l’utilizzo del sistema d’informazione da parte dei Cantoni.

L’articolo 77 corrisponde in termini di contenuto all’articolo 62 capoversi 1–3 e 6 LDerr. L’USAV continua a gestire un sistema d’informazione per garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, nonché la protezione dagli inganni, nel quadro dei compiti che gli spettano in virtù della legge in oggetto, per sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi conformemente alla legge in oggetto e per redigere rapporti per riferire a livello nazionale e internazionale.

In base al Protocollo sulla sicurezza alimentare, la Svizzera sarà ora integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE (IMSOC), che si compone di iRASFF, ADIS, EUROPHYT e TRACES ed è necessario per l’esecuzione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625.

Secondo l’articolo 131 di tale regolamento, il sistema ha come scopo il funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali.

Esso è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Spazio comune di sicurezza alimentare UE/Svizzera.