Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Come è già il caso oggi per le varietà di cereali, patate e piante foraggere, i produttori svizzeri di sementi potranno moltiplicare varietà di frutta e ortaggi iscritte nel registro delle varietà dell’UE. A tal fine nelle condizioni per il riconoscimento, la commercializzazione e l’importazione di materiale vegetale di moltiplicazione viene inserito un rimando a questo registro.

La Svizzera parteciperà al mercato interno dell’UE del materiale vegetale di moltiplicazione. L’UE estende il mercato interno delle sementi campicole e foraggere agli Stati terzi da essa riconosciuti equivalenti dal profilo tecnico. Nelle disposizioni concernenti l’importazione viene inserito un rimando in tal senso che sostituisce le disposizioni nazionali concernenti il riconoscimento dell’equivalenza di Stati terzi.

Per l’utilizzo delle risorse fitogenetiche vengono attuate le disposizioni relative alle varietà per la conservazione, comprese quelle sulle miscele per la conservazione di specie di piante foraggere e varietà per hobbisti di specie orticole.

In caso di temporanee difficoltà di approvvigionamento di carattere generale, invece della normativa vigente relativa alle sementi ausiliarie, si attua la corrispondente deroga744 per la commercializzazione di sementi con requisiti inferiori nel mercato interno dell’UE. Questa ovvia a difficoltà di approvvigionamento a livello nazionale o multinazionale con una procedura di autorizzazione della Commissione europea.

Ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere

L’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998745 concernente il materiale di moltiplicazione di specie campicole, foraggere e orticole (ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere) contiene le disposizioni di esecuzione concernenti la registrazione delle varietà e il riconoscimento di sementi di specie campicole, foraggere e orticole nonché le relative disposizioni sui tuberi-seme di patate. Ѐ integrata in analogia alle modifiche dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.

Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto

L’ordinanza del DEFR dell’11 giugno 1999746 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) (ordinanza del DEFR sulle piante da frutto) contiene le disposizioni di esecuzione concernenti il materiale di moltiplicazione e le piante di specie da frutto certificati (s.l.). Ora si disciplina tutto il materiale di moltiplicazione e le piante di specie da frutto per la produzione di frutta, ovvero anche ciò che non è certificato (s.l.). Con l’introduzione della categoria di materiale CAC747 si definiscono i requisiti

744Cfr. art. 17 direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ce-

reali.

745 RS 916.151.1 746 RS 916.151.2

747 Conformitas Agraria Communitatis.