Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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qualitativi minimi a tal fine. All’attuale elenco delle specie frutticole vengono aggiunte singole specie di alberi da frutto, bacche e noci.

Ordinanza sulle foreste

Il materiale di riproduzione forestale è disciplinato in gran parte a livello dell’ordinanza sulle foreste; pertanto, è molto probabile che anche diverse disposizioni di tale ordinanza debbano essere modificate per essere armonizzate con la direttiva 1999/105/CE. Ciò concerne sia le disposizioni sull’importazione del materiale di riproduzione forestale dall’UE e da Paesi terzi sia le disposizioni sul catasto nazionale dei popolamenti madre.

Inoltre, potrebbe essere necessario inserire nell’OFo una disposizione secondo cui, in caso di penuria, può essere utilizzato anche materiale di riproduzione forestale che non è conforme ai requisiti fissati dalla direttiva. L’UE prevede già questa deroga748, sinora non applicata in Svizzera. Infine, saranno necessarie anche integrazioni sui controlli ufficiali regolari dei fornitori registrati di materiale di riproduzione forestale.

Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale

L’ordinanza del 29 novembre 1994749 sul materiale di riproduzione forestale deve essere modificata in numerosi punti a causa della futura applicabilità diretta della pertinente legislazione UE. Per esempio, la Svizzera e l’UE non utilizzano sempre gli stessi termini e definizioni. Inoltre, è opportuno modificare le disposizioni concernenti l’importazione di materiale di riproduzione forestale dall’UE e da Paesi terzi. Deve essere altresì garantita l’applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione dell’UE sul registro delle merci, sulla gestione e sulla designazione. È necessario modificare altresì gli allegati, che talora si differenziano nel contenuto (p. es. diversi tipi di elenchi delle specie).

2.12.10.1.3 Prodotti fitosanitari

Nel settore dei prodotti fitosanitari l’attuazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare non comporterà grandi cambiamenti sul piano materiale. Negli ultimi anni l’ordinanza del 12 maggio 2010750 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) è infatti stata rivista a più riprese allo scopo di adeguarla autonomamente al diritto dell’UE.

Lo scopo del presente Protocollo è consentire l’integrazione della Svizzera nel sistema europeo di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Un recepimento completo

748Cfr. art. 18 della direttiva 1999/105/CE

749 RS 921.552.1

750 RS 916.161