Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari non era possibile finora. Numerose disposizioni di questo regolamento e dei relativi regolamenti di esecuzione riguardano infatti le procedure europee alle quali la Svizzera non poteva partecipare senza un accordo di cooperazione specifico. Per poter ottenere lo stesso statuto di uno Stato membro sarà inoltre necessario recepire le disposizioni di cui alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009752 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Con l’acquisizione, in questo settore, dello stesso statuto di uno Stato membro, la Svizzera avrà accesso a numerose fonti di dati e di informazioni provenienti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), dalla Commissione o da altri Stati membri e potrà partecipare attivamente alla valutazione e all’approvazione dei principi attivi. In questo senso, oltre a un innegabile interesse per l’industria e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, si innalzerà il livello di protezione dell’uomo, degli animali e dell’ambiente.
Con l’applicazione diretta delle disposizioni dell’UE in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari integrate nel Protocollo sulla sicurezza alimentare, in futuro la maggior parte delle norme materiali, ma anche procedurali, non dovrà più essere definita a livello di diritto nazionale.
D’ora in avanti la procedura di valutazione e di approvazione dei principi attivi utilizzati nei prodotti fitosanitari si rifarà al modello già in vigore in seno all’UE, mentre, la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari saranno effettuate a livello nazionale in collaborazione con gli Stati membri.
I principi attivi destinati a essere utilizzati nei prodotti fitosanitari sono oggetto di una rigorosa procedura di approvazione in seno all’UE. Per ogni domanda l'EFSA effettua un’analisi e una valutazione scientifica approfondita sulla base di criteri armonizzati a livello europeo. Affinché un principio attivo sia approvato, la valutazione deve dimostrare che non presenta alcun rischio inaccettabile per la salute umana o animale né ha un impatto ambientale inaccettabile. Una volta convalidata questa fase, la Commissione europea, in quanto organo di gestione dei rischi, esamina il fascicolo nel quadro della procedura del comitato (comitatologia), consultandosi con gli Stati membri e, d’ora in avanti, anche con la Svizzera. La comitatologia rimanda a una serie di procedure che consentono agli Stati membri dell’UE di avere un diritto di controllo sugli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea.
751 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.
752 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71; modificata dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241.