Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 761Fedlex · Rapporto esplicativo

I prodotti fitosanitari continueranno a essere autorizzati a livello nazionale. Nel quadro della gestione delle autorizzazioni, l’UE è suddivisa in tre zone geografiche: Nord, Centrale e Sud. Le domande di autorizzazione sono valutate da uno Stato membro relatore designato specificamente per ogni zona e fascicolo. Durante la valutazione tutti gli Stati membri della stessa zona hanno la possibilità di esprimere le proprie osservazioni. Con la ratifica del Protocollo sulla sicurezza alimentare la Svizzera aderirà alla zona Centrale.

Questo concetto di autorizzazione dell’immissione sul mercato consente di tener conto delle specificità legislative degli Stati membri di una stessa zona, segnatamente in materia di protezione delle acque sotterranee. Terminata la valutazione, gli Stati membri interessati e la Svizzera accordano o negano le autorizzazioni. Tuttavia, anche in caso di autorizzazione, ogni Stato membro, nonché la Svizzera, può sempre imporre condizioni specifiche, come ad esempio restrizioni d’uso o esigenze supplementari, in particolare per proteggere le zone sensibili o applicare politiche ambientali locali.

Questo approccio garantisce un elevato livello di protezione per la salute pubblica e l’ambiente, assicurando al contempo un’immissione sul mercato armonizzata dei prodotti fitosanitari all’interno del territorio dell’UE e della Svizzera.

Sul piano legislativo questa applicazione diretta del diritto dell’UE comporterà l’abrogazione di tutte le disposizioni materiali stabilite nell’OPF. Come precedentemente menzionato, queste disposizioni sono già molto simili a quelle europee. Rimarranno nell’OPF soltanto le disposizioni correlate all’organizzazione delle procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e quelle che disciplinano ambiti non regolamentati a livello europeo (p.es. l’immissione sul mercato di macrorganismi).

Gli importi delle tasse stabiliti nell’ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 30 ottobre 1985753 (Ordinanza sulle tasse dell’USAV) dovranno invece essere aumentati. Nell’UE, per ogni domanda di autorizzazione di immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario uno Stato membro è designato responsabile della valutazione del prodotto. Esso lo valuta tenendo conto delle esigenze nazionali specifiche dei vari Paesi appartenenti alla stessa zona. Pertanto, il lavoro è ripartito tra tutti. Con l’integrazione della Svizzera nel sistema a zone dell’UE sarà necessario fissare gli importi delle tasse per tali procedure di autorizzazione allo stesso livello di quelle previste per i Paesi della zona Centrale. In caso contrario vi è il rischio che le imprese utilizzino la Svizzera come porta d’ingresso per l’immissione sul mercato dei loro prodotti. Questo potrebbe comportare notevoli problemi organizzativi per le autorità elvetiche, a causa della mancanza di risorse umane per gestire tale afflusso di domande.

2.12.10.1.4 Alimenti per animali

Conformemente all’attuale Accordo agricolo, dal punto di vista tecnico tutta la legislazione svizzera vigente è allineata alla direttiva 2002/32/CE754, al regolamento (CE)

753 RS 916.472

754 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, GU L 140 del 30.05.2002, pag. 10, modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241.