Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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n. 1831/2003755, al regolamento (CE) n. 183/2005756, al regolamento (CE) n. 767/2009757 e al regolamento (UE) 2017/625758. Dal profilo tecnico la futura applicazione diretta delle disposizioni dell’UE integrate nel Protocollo sulla sicurezza alimentare non comporterà alcun cambiamento per la Svizzera. I diritti acquisiti in materia di OGM759 e di foraggi medicinali non sono messi in discussione.

La partecipazione della Svizzera alla redazione degli atti giuridici dell’UE (Decision Shaping, cfr. art. 12 dell’Accordo agricolo) le consentirà di essere meglio coinvolta nel processo di autorizzazione degli additivi o di altri prodotti degli alimenti per animali e quindi di semplificare e accelerare questa procedura a livello nazionale.

Ordinanza sugli alimenti per animali

È necessaria una revisione totale dell’ordinanza del 26 ottobre 2011760 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA), principalmente per abrogare gli articoli ormai superflui in seguito all’applicazione diretta delle disposizioni dell’UE integrate nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Le disposizioni di esecuzione saranno adeguate, quelle relative agli OGM mantenute. L’ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011761 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA), contenente quasi esclusivamente rimandi al diritto europeo, dovrebbe poter essere abrogata.

755Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre

2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

756Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio

2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241.

757Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009

sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione, GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1.

758Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, GU L 2024/3115 del 16.12.2024.

759Cfr. art. 7 lett. a del Protocollo sulla sicurezza alimentare

760RS 916.307

761 RS 916.307.1