Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 763Fedlex · Rapporto esplicativo
2.12.10.1.5 Allevamento di animali
L’ordinanza del 31 ottobre 2012762 sull’allevamento di animali (OAlle) è già ampiamente compatibile con il diritto dell’UE in materia di allevamento di animali. Con la revisione totale in corso, anche le disposizioni dell’OAlle concernenti l’immissione in commercio di animali da allevamento provenienti dall’UE e diretti verso l’UE saranno impostate conformemente alla pertinente legislazione europea. L’OAlle disciplina prevalentemente gli aiuti finanziari della Confederazione. Queste norme verranno mantenute. Si prevedono quindi soltanto lievi adeguamenti dell’OAlle (soprattutto per evitare doppioni). L’attuale sistema non subirà alcuna modifica.
2.12.10.1.6 Igiene nella produzione primaria (alimenti per animali e derrate alimentari)
L’ordinanza del 23 novembre 2005763 concernente la produzione primaria (OPPrim), il cui obiettivo è la sicurezza degli alimenti per animali e delle derrate alimentari a livello della produzione primaria, e l’ordinanza del 20 ottobre 2010764 sul controllo del latte (OCL) si basano sia sulla LAgr sia sulla LDerr. L’influenza del Protocollo sulla sicurezza alimentare su queste ordinanze è illustrata al numero 2.12.9 «Attuazione nella legislazione sulle derrate alimentari».
2.12.10.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze
L’adozione di un messaggio relativo a un Accordo sulla sicurezza alimentare con l’UE nella seconda metà del periodo di legislatura è annunciata nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 licenziato dal Consiglio federale. La conclusione del Protocollo sulla sicurezza alimentare costituisce quindi un elemento della strategia del Consiglio federale per gli anni 2023–2027 e, tra le altre cose, comporta la modifica della LAgr nonché della LFo. Il Consiglio federale prenderà le sue decisioni di politica finanziaria nel quadro dell’allestimento del preventivo annuale.
2.12.10.3 Attuazione
Nei settori agricoltura e foreste non si pongono particolari questioni relative all’attuazione.
2.12.10.4 Commento ai singoli articoli dei testi di attuazione
2.12.10.4.1 Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 141
All’articolo 141 LAgr concernente la promozione dell’allevamento viene aggiunto un terzo capoverso che sancisce che il Consiglio federale può emanare le disposizioni d’esecuzione necessarie per l’attuazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare.
762RS 916.310
763RS 916.020