Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 3 n. 1 e art. 3a–3d

La LDErr, la LFE e la LPAn regolamentano attualmente i requisiti per il personale degli organi incaricati dell’esecuzione nonché la formazione e la formazione continua a livello individuale e specifico. Attualmente, l’ordinanza del 16 novembre 2011776 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico disciplina le attività degli esperti ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali (questi ultimi sono attivi nell’ambito del controllo degli animali da macello e controllo delle carni) e i relativi requisiti. Le incongruenze emerse nel corso del tempo saranno eliminate con questa modifica e il contenuto sarà aggiornato. La modifica può quindi servire come base per una futura «ordinanza sulla formazione» congiunta per gli organi incaricati dell’esecuzione nei settori alimentare e veterinario.

Nell’articolo 3b si introduce l’espressione «formazione formale», operando così un’uniformazione della terminologia con quella utilizzata nella legge federale del 20 giugno 2014777 sulla formazione continua (LFCo). Ai sensi dell’articolo 3 lettera a LFCo, si intende per «formazione formale» la formazione disciplinata dallo Stato che porta al conseguimento di un titolo che costituisce la premessa per l’esercizio di un’attività professionale disciplinata dallo Stato. La formazione formale degli organi incaricati dell’esecuzione deve essere allineata all’approccio «Dal produttore al consumatore» della legislazione alimentare dell’UE778. Tale strategia prevede che le diverse unità amministrative coinvolte nel controllo della filiera agroalimentare attuino un piano comune, che include anche l’armonizzazione dei requisiti per il personale addetto ai controlli. Il capoverso 2 dell’articolo 3b autorizza il Consiglio federale a disciplinare i dettagli della formazione formale. Ciò include anche la regolamentazione dei requisiti per l’ammissione ad essa. Visti i rapidi sviluppi della tecnologia in ambito alimentare e la complessità dei processi da valutare, è necessario che le conoscenze delle persone responsabili dell’esecuzione della legislazione in materia vengano periodicamente ampliate. Pertanto, la Confederazione e i Cantoni devono avere la possibilità di offrire al personale incaricato dell’esecuzione formazioni continue nell’ambito della formazione formale (cpv. 3 dell’art. 3b). Queste «formazioni continue» non sono equiparabili alla «formazione continua» di cui all’articolo 3 lettera a LFCo. Il capoverso 4 colma una lacuna nella legislazione esistente e conferisce al Consiglio federale la competenza di mantenere aggiornato alle ultime conoscenze tecniche il livello di formazione del personale degli organi incaricati dell’esecuzione di Confederazione e Cantoni rendendo obbligatorie le formazioni continue di cui al capoverso 3. In questo caso si possono prendere in considerazione anche formazioni continue offerte da organizzazioni esterne.

L’articolo 3c consente al Consiglio federale di nominare le commissioni d’esame. Si tratta di commissioni extraparlamentari consultive secondo l’articolo 57a e seguenti della legge del 21 marzo 1997779 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra-

776 RS 916.402

777 RS 419.1

778 https://food.ec.europa.eu > horizontal-topics > farm-fork-strategy.

779 RS 172.010