Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Art. 48 cpv. 1
È punibile chiunque viola l’obbligo degli operatori relativamente all’identificazione e alla registrazione degli animali detenuti della specie bovina, ovina, caprina, equina e suina e le misure di prevenzione delle malattie relativamente al trasporto di animali terrestri e acquatici. Il capoverso 1 è modificato e ristrutturato di conseguenza. La nuova lettera a corrisponde al capoverso 1 della legge attuale. I rimandi agli articoli 13–16 e 23 sono stralciati in quanto non più necessari. La lettera b sostituisce l’articolo 13 capoverso 2 e la lettera c gli articoli 14–16 e 23.
Art. 53 cpv. 1bis
Questo capoverso viene spostato nelle nuove disposizioni in materia di formazione (art. 3a–3c).
2.12.11.6 Ripercussioni dell’atto normativo di attuazione
2.12.11.6.1 Ripercussioni per la Confederazione
In futuro, per la definizione dei programmi nazionali annuali di sorveglianza ed eradicazione delle epizoozie saranno determinanti i criteri del diritto UE pertinente. Tutti i requisiti stabiliti in relazione a una determinata epizoozia devono essere rispettati. Inoltre, i criteri del diritto UE pertinente si applicheranno per ottenere lo stato di indennità in relazione a una specifica epizoozia.
Per tutte le epizoozie regolamentate dal diritto UE pertinente deve essere designato un laboratorio nazionale di riferimento responsabile della sorveglianza della diagnosi (cfr. art. 100 del regolamento sui controlli ufficiali dell’UE).
Il fatto che il diritto dell’UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare sia in linea di principio direttamente applicato in Svizzera significa che la Svizzera ha ora accesso alle banche dell’UE per antigeni, vaccini e reagenti diagnostici come uno Stato membro dell’UE (cfr. art. 48 segg. del regolamento 2016/429). In cambio, la banca di antigeni dell’afta epizootica dell’IVI sarà integrata nella rete dell’UE.
Infine, la Svizzera è tenuta a svolgere esercitazioni e simulazioni di crisi e a gestire piani di emergenza (cfr. art. 43 segg. del regolamento 2016/429). Ad esempio, è previsto un piano d’azione nazionale per la prevenzione della peste suina africana per la popolazione di cinghiali sul territorio svizzero (cfr. art. 56 del regolamento (UE) 2023/594780), che viene presentato ogni anno alla Commissione europea e agli Stati membri insieme ai risultati dell’attuazione.
L’applicazione in linea di principio diretta del diritto UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare nel settore delle epizoozie comporterà un risparmio di risorse di personale. D’altra parte, gli obblighi supplementari, come i programmi di sorveglianza e di eradicazione o le preparazioni alle crisi, comporteranno oneri aggiuntivi che al momento non possono essere quantificati con precisione.
780 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; GU L, 2023/594, 17.3.2023.