Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 780Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 13 cpv. 2
L’articolo 13 capoverso 2 è coperto dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625. Questa disposizione può quindi essere abrogata.
Art. 14–15a
I contenuti degli articoli 14–15a sono coperti dagli articoli 112–115 del regolamento (UE) 2016/429. Tuttavia, questi articoli vengono mantenuti e si fa riferimento alle disposizioni del diritto dell’UE in modo che la legge rimanga comprensibile anche come testo autonomo. Le rubriche rimangono invariate.
Art. 16
Il contenuto dell’articolo 16 è coperto dagli articoli 112–115 del regolamento (UE) 2016/429. Questa disposizione può quindi essere abrogata. La legge rimane comprensibile anche se questa disposizione è abrogata.
Art. 17 e 23
L’articolo 242 del regolamento (UE) 2016/429 copre il contenuto dell’articolo 17 e l’articolo 23 è coperto dagli articoli 125 e 192 del regolamento (UE) 2016/429. Pertanto, queste disposizioni possono essere abrogate.
Art. 24 Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali e
traffico internazionale viaggiatori
I capoversi 1 e 2 dell’attuale articolo 24 saranno superflui in futuro, poiché le regolamentazioni sull’importazione, il transito e l’esportazione sono stabilite nella parte V del regolamento (UE) 2016/429. Anche il capoverso 4 è superfluo, poiché è coperto dall’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625. I riferimenti alle prescrizioni dell’UE di cui alla lettera a del capoverso 3 dell’attuale articolo si applicano comunque in virtù del Protocollo e sono pertanto superflui. Poiché in questo modo si modifica quasi l’intero articolo e rimane soltanto il capoverso 3 leggermente adattato, l’articolo viene riscritto e riorganizzato.
Art. 25 cpv. 2 e 3
I due capoversi di questa disposizione sono coperti dagli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) 2017/625 e possono quindi essere abrogati.
Art. 47 cpv. 1
È punibile chiunque viola le disposizioni sul traffico di animali e sull’importazione, il transito e l’esportazione di cui al regolamento (UE) 2016/429. Il capoverso 1 è modificato e ristrutturato di conseguenza.