Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 782Fedlex · Rapporto esplicativo

2.12.11.6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La presente modifica della legislazione sulle epizoozie non comporta adeguamenti sostanziali, in quanto il diritto svizzero in materia è già oggi conforme a quello del diritto UE pertinente. Anche l’organizzazione dell’esecuzione non cambierà.

In futuro, gli organi cantonali di esecuzione applicheranno la legislazione sulle epizoozie principalmente sulla base del diritto UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare; in particolare, imporranno provvedimenti di lotta e altri ordini principalmente direttamente sulla base di tale diritto. A seguito dell’applicazione in linea di principio diretta del diritto UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare e della modifica della legislazione federale sulle epizoozie, anche la legislazione cantonale sulle epizoozie dovrà essere adattata. A seguito del Protocollo sulla sicurezza alimentare saranno applicabili nuovi piani, come i compartimenti (cfr. art. 37 del regolamento 2016/429) e gli stabilimenti confinati (cfr. art. 96 del regolamento 2016/429). Le necessarie modifiche alla legislazione, la riorganizzazione della prassi decisionale e l’applicazione dei nuovi piani comporteranno un onere aggiuntivo per gli organi di controllo. Inoltre, gli obblighi aggiuntivi di registrazione e autorizzazione (v. n. 2.12.11.6.3) comportano anche un aumento dei costi nell’esecuzione. Complessivamente, nei Cantoni si prevedono oneri aggiuntivi che al momento non possono essere quantificati con precisione.

2.12.11.6.3 Ripercussioni sull’economia

Il diritto UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare prevede obblighi di registrazione e autorizzazione per determinate aziende che non sono previsti nel diritto svizzero. In futuro, in Svizzera, queste disposizioni del diritto UE troveranno in linea di principio un’applicazione diretta sulla base del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Ad esempio, le imprese di trasporto che trasportano ungulati saranno ora soggette a registrazione (cfr. art. 87 del regolamento 2016/429). L’obbligo di registrazione si applica anche alle imprese che procedono alle operazioni di raccolta indipendentemente da un’azienda (cfr. art. 90 del regolamento 2016/429). Sono inoltre previsti nuovi obblighi di autorizzazione nei settori dell’acquacoltura e delle aziende detentrici di pollame.

Il diritto dell’UE pertinente impone inoltre ai detentori di animali le cosiddette «visite di sanità animale» effettuate da un veterinario (cfr. art. 25 del regolamento 2016/429), che servono a prevenire le epizoozie e la cui frequenza deve essere proporzionata ai rischi posti dall’azienda in questione.

In futuro, i laboratori per la diagnosi ufficiale delle epizoozie dovranno notificare i risultati positivi dei campioni provenienti da uno Stato membro dell’UE – o, in futuro, dalla Svizzera – all’autorità dello Stato membro interessato o, in futuro, della Svizzera.

Per i detentori e le imprese, l’applicazione in linea di principio diretta del diritto UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare significa maggiore certezza del diritto nel commercio con l’UE. L’abbattimento degli ostacoli tecnici al commercio rafforza la concorrenza e garantisce l’attrattiva della Svizzera come piazza economica. Inoltre, consente una partecipazione sicura al mercato interno dell’UE. In conclusione,