Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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anche l’accesso alle reti e alle informazioni dell’ECDC nell’ambito delle malattie trasmissibili, comprese la resistenza agli antimicrobici. Prevede inoltre che la Svizzera, qualora lo desideri, possa partecipare, caso per caso, alle procedure di aggiudicazione congiunta nel settore delle contromisure mediche, un’opportunità potenzialmente rilevante per la sicurezza dell’approvvigionamento.
Grazie a questo Accordo, la Svizzera beneficia in generale degli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE nell’ambito della sicurezza sanitaria previsto dall’Accordo. La Svizzera dovrà in particolare fornire le informazioni rilevanti in merito alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e contribuire finanziariamente ai relativi meccanismi. In cambio, beneficerà di un accesso completo ai dati epidemiologici degli Stati membri dell’UE e potrà partecipare agli scambi di informazioni tra esperti nell’ambito dei diversi meccanismi di sicurezza sanitaria, contribuendo ad ampliare il know-how presente sul territorio. La Svizzera continuerà a decidere in modo autonomo le misure da adottare per contenere un’epidemia.
L’Accordo è incentrato sulla sicurezza sanitaria – priorità della Svizzera al fine di proteggere meglio la popolazione dalle gravi minacce per la salute. Altri ambiti di politica sanitaria, come il tabacco o i diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo. Quest’ultimo prevede comunque la possibilità di un’estensione futura ad altri ambiti della sanità, purché ciò sia nell’interesse di entrambe le parti. Una tale estensione del campo d’applicazione è possibile solo se la Svizzera e l’UE la approvano secondo le procedure interne di riesame dei trattati internazionali. Come previsto dal mandato negoziale svizzero dell’8 marzo 2024, l’Accordo sulla sanità riprende gli elementi istituzionali per analogia, ovvero nella misura necessaria a garantire il buon funzionamento dell’Accordo.
Per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera al programma pluriennale dell’UE per la salute (attualmente «EU4Health»), questa è disciplinata in un accordo separato. Di fatto, per assicurare coerenza si è deciso che la partecipazione della Svizzera ai vari programmi dell’UE sarà ora disciplinata nei protocolli dell’accordo sui programmi dell’UE (EUPA). Tuttavia, entrambi gli accordi contengono disposizioni volte a garantirne il buon funzionamento e a disciplinare i rapporti tra di essi. Per esempio, il campo d’applicazione dell’Accordo sulla sanità determina la portata della partecipazione della Svizzera al programma pluriennale dell’UE per la salute. Il Protocollo III dell’EUPA concernente la partecipazione della Svizzera al programma EU4Health (Protocollo EU4Health) prevede che la Svizzera possa partecipare al programma a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo sulla sanità. Tuttavia, qualora l’Accordo non entrasse in vigore entro il 31 dicembre 2026, la Svizzera non potrà partecipare al programma EU4Health per il periodo 2021–2027. Se la Svizzera intendesse aderire al programma per la salute successivo (2028–2034), dovrà essere negoziato un nuovo Protocollo dell’EUPA secondo le consuete procedure per i trattati internazionali.
Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato pienamente adempiuto. Chiede l’approvazione dell’Accordo sulla sanità nell’ambito della parte sviluppo del pacchetto Svizzera–UE.