Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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effetti positivi significativi per la popolazione in Svizzera. Poiché tali effetti sono difficilmente quantificabili, si è rinunciato a un’analisi esterna approfondita (v.

n. 2.13.8.3).

2.13.5 Punti essenziali dell’Accordo

L’obiettivo definito nel mandato negoziale svizzero dell’8 marzo 2024 di formalizzare la cooperazione con l’UE nell’ambito della sicurezza sanitaria è stato pienamente raggiunto. Le conseguenze finanziarie dell’Accordo sono inferiori al limite di spesa stabilito nel mandato negoziale. Di seguito sono illustrati i punti essenziali della cooperazione nell’ambito della sicurezza sanitaria, che è disciplinata in due accordi distinti.

2.13.5.1 Accordo sulla sanità

Il campo d’applicazione dell’Accordo sulla sanità si limita ai due atti giuridici dell’UE pertinenti in materia di sicurezza sanitaria: il regolamento (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero783 e il regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie784. L’integrazione di questi due regolamenti nell’Accordo sulla sanità assicura alla Svizzera un accesso permanente ai meccanismi di sicurezza sanitaria dell’UE nonché all’ECDC e alle sue diverse reti e piattaforme, che coprono un ampio spettro di tematiche nel campo delle malattie trasmissibili, compresa la resistenza antimicrobica. Salvo il diritto di voto e alcuni altri adeguamenti tecnici (v. n. 2.13.6), la Svizzera ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE e fa anche parte dei pertinenti organismi di governance. Come stabilito nell’Common Understanding e nel mandato negoziale svizzero dell’8 marzo 2024, nell’Accordo sulla sanità si applicano per analogia gli elementi istituzionali previsti dagli accordi relativi al mercato interno (v. n. 2.13.6.1.2).

2.13.5.2 Protocollo EU4Health

La partecipazione della Svizzera all’attuale programma pluriennale dell’UE per la salute «EU4Health» (2021–2027)785 è disciplinata nel Protocollo III dell’EUPA. Tale Accordo definisce il quadro giuridico e le condizioni per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE, compreso il programma dell’UE per la salute (v. n. 2.8.5 e 2.8.6).

Diverse disposizioni mirano a tenere conto degli stretti legami materiali tra l’Accordo sulla sanità e la partecipazione al programma dell’UE per la salute, nonché a garantire un’attuazione coerente dell’Accordo sulla sanità e del Protocollo EU4Health. Per

783 Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26.

784 Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, modificato dal regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022, GU L 314 del 6.12.2022, pag. 1.

785 Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021- 2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014, GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.