Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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CaF, hanno sottolineato tale aspetto a posteriori782. L’accesso era però limitato in termini di contenuto e durata ed è stato terminato nell’estate del 2023. L’esperienza ha dimostrato quanto sia preziosa una collaborazione più stretta per la Svizzera.

Data l’assenza di un accordo, la Svizzera non ha attualmente accesso ai meccanismi e agli organismi dell’UE rilevanti per la prevenzione e la risposta alle emergenze né a informazioni aggiornate sui relativi sviluppi epidemiologici nell’UE. Tra questi meccanismi e organismi figurano il Comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) e il Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) dell’UE, che garantisce agli Stati partecipanti un accesso costante a dati epidemiologici che possono essere inseriti e consultati 24 ore su 24. La Svizzera è fortemente interessata a suggellare la cooperazione con l’UE mediante un trattato, allo scopo di rafforzare la sua capacità di allarme rapido e di reazione in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Per la Svizzera è importante, per esempio, ottenere velocemente tutte le informazioni necessarie sulla diffusione di nuove varianti di virus o sulle esperienze e i risultati con diverse strategie di test. Una tale cooperazione può risultare utile non soltanto in situazioni di emergenza, ma anche per prevenirne di nuove. Inoltre, va ad arricchire il know-how in Svizzera e offre anche la possibilità di partecipare a studi europei nonché di scambiare e confrontare dati e conoscenze a livello europeo, per esempio nel campo della resistenza agli antibiotici.

Anche in futuro, la Svizzera deciderà autonomamente le misure da adottare sul proprio territorio per prevenire o contrastare eventuali minacce sanitarie.

2.13.3 Obiettivo e andamento dei negoziati

Mediante il mandato negoziale dell’8 marzo 2024, la Svizzera mirava a consolidare la cooperazione con l’UE nell’ambito della sicurezza sanitaria, considerata prioritaria, e di disciplinarla in un accordo. Come auspicato dalla Svizzera, il campo d’applicazione dell’Accordo dovrebbe limitarsi all’ambito della sicurezza sanitaria. Non vi farebbero quindi parte ambiti della politica sanitaria come il tabacco o i diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.

L’ambito della sicurezza sanitaria comprende l’accesso alle reti e ai meccanismi dell’UE rilevanti per la lotta alle emergenze e la prevenzione di minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nonché la partecipazione all’ECDC e all’attuale programma pluriennale dell’UE per la salute «EU4Health» (2021–2027).

Secondo il mandato negoziale svizzero dell’8 marzo 2024, la partecipazione è definita in base ai diritti e agli obblighi previsti dagli atti giuridici pertinenti dell’UE. Ciò include anche un contributo finanziario. A tal fine è stato fissato un limite di spesa annuale di 50 milioni di franchi. Come già stabilito nell’Common Understanding, gli elementi istituzionali si applicheranno per analogia (v. n. 2.13.6.1.2) nell’Accordo

782 Cfr. Rapporto concernente la valutazione della gestione di crisi dell’Amministrazione federale durante la pandemia di COVID-19 (Seconda fase / agosto 2020 – ottobre 2021), 22 giugno 2022, consultabile all’indirizzo: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72155.pdf.