Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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buon funzionamento dell’Accordo. Alcuni elementi delle disposizioni istituzionali rilevanti esclusivamente per gli accordi relativi al mercato interno non sono stati ripresi o sono stati adeguati nell’Accordo sulla sanità, che è un accordo di cooperazione.
Il numero 2.1.5 descrive in dettaglio le disposizioni istituzionali. Gli elementi ivi contenuti concernenti le norme istituzionali previste per gli accordi relativi al mercato interno sono validi, salvo diversa indicazione, per gli articoli 4 a 18 dell’Accordo sulla sanità e per il Protocollo sul tribunale arbitrale. La presente sezione illustra quindi esclusivamente gli elementi delle disposizioni istituzionali specifici all’Accordo sulla sanità.
L’articolo 4 dell’Accordo sulla sanità definisce lo scopo delle disposizioni istituzionali, che garantiranno la certezza del diritto per quanto concerne la cooperazione in ambito sanitario conformemente al campo d’applicazione dell’Accordo sulla sanità. Analogamente all’articolo 1 del Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (PI-ATA), si precisa in particolare che le disposizioni istituzionali non modificano il campo d’applicazione dell’Accordo. Tuttavia, diversamente da detto protocollo, l’articolo non fa riferimento agli obiettivi dell’Accordo sulla sanità, poiché quest’ultimo non contiene alcuna disposizione a tal proposito.
Poiché l’Accordo sulla sanità costituisce un accordo di cooperazione e non un accordo relativo al mercato interno, non è necessaria una disposizione che stabilisce che gli accordi relativi al mercato interno tra la Svizzera e l’UE sono considerati un insieme coerente (art. 3 PI-ATA).
L’interpretazione dell’Accordo sulla sanità è quindi uniforme nell’ambito dello stesso e degli atti giuridici dell’UE ivi integrati (art. 12 Accordo sulla sanità) e non, come previsto dagli accordi relativi al mercato interno, uniforme tra l’Accordo sulla sanità e tali accordi (art. 7 PI-ATA).
Al recepimento dinamico del diritto e alla composizione delle controversie si applicano in linea di principio le stesse norme previste per gli accordi relativi al mercato interno (v. n. 2.1.5.2 e 2.1.5.4). Le misure di compensazione prese a seguito di un’eventuale procedura di composizione delle controversie secondo l’articolo 16 paragrafo 1 dell’Accordo sulla sanità si iscrivono unicamente nel quadro dell’Accordo sulla sanità o con riferimento al protocollo allegato all’EUPA concernente la partecipazione della Svizzera al programma pluriennale dell’UE per la salute (sospensione o denuncia, v. anche art. 19 par. 1 lett. c e 20 par. 4 EUPA). In questo modo, le procedure di composizione delle controversie nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla sanità non possono avere alcun effetto sugli accordi relativi al mercato interno. Viceversa, le procedure di composizione delle controversie negli accordi relativi al mercato interno non hanno alcun effetto sull’Accordo sulla sanità. Tale particolarità è considerata anche nel Protocollo sul tribunale arbitrale (art. III.6 par. 3).
L’articolo 19 istituisce un Comitato misto incaricato di assicurare il corretto funzionamento e l’applicazione dell’Accordo sulla sanità e di svolgere tutti i compiti da esso previsti. Questo articolo è stato uniformato per gli accordi che fanno parte del pac-