Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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esempio, è stato previsto uno stretto coordinamento tra il Comitato misto dell’Accordo sulla sanità e quello dell’EUPA. Inoltre, il campo d’applicazione dell’Accordo sulla sanità e la portata della partecipazione della Svizzera al programma per la salute sono armonizzati tra loro: di fatto, la partecipazione della Svizzera al programma si limita all’ambito «preparazione alle crisi», escludendo gli altri ambiti. Questa partecipazione parziale comporta per la Svizzera costi inferiori rispetto alla partecipazione a pieno titolo. Condizione sine qua non per la partecipazione della Svizzera all’attuale programma pluriennale dell’UE per la salute «EU4Health» (2021–2027) è l’entrata in vigore dell’Accordo sulla sanità.

2.13.6 Commento ai singoli articoli dell’Accordo

2.13.6.1 Accordo sulla sanità

L’Accordo sulla sanità comprende, oltre al preambolo, 27 articoli, due allegati, un’appendice e un protocollo. Questi elementi sono parte integrante dell’Accordo sulla sanità e sono completati da una dichiarazione unilaterale della Svizzera (v. n. 2.13.6.1.2).

Il preambolo sottolinea principalmente l’importanza della cooperazione nel campo delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero al fine di proteggere le popolazioni delle Parti contraenti.

2.13.6.1.1 Disposizioni generali

L’articolo 1 espone gli obiettivi dell’Accordo, ovvero rafforzare la cooperazione nell’ambito della sicurezza sanitaria al fine di proteggere e migliorare la salute della popolazione della Svizzera e degli Stati membri dell’UE.

L’articolo 2 definisce il campo d’applicazione dell’Accordo, menzionando in modo esplicito che la cooperazione tra la Svizzera e l’UE prevista dall’Accordo è limitata ai meccanismi di sicurezza sanitaria relativi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e all’ECDC.

L’articolo 3 ribadisce l’importanza di rafforzare la cooperazione tra le Parti contraenti nell’ambito della sicurezza sanitaria.

2.13.6.1.2 Disposizioni istituzionali

Il preambolo contiene diversi elementi rilevanti per la Svizzera in relazione alle disposizioni istituzionali (v. n. 2.1.5.1.1). Precisa specialmente che, sebbene l’Accordo sulla sanità non sia un accordo relativo al mercato interno, è tuttavia opportuno applicare per analogia al presente Accordo le disposizioni istituzionali, comuni agli accordi relativi al mercato interno tra la Svizzera e l’UE.

Per sottolineare la particolarità dell’Accordo sulla sanità, la Svizzera ha rilasciato una dichiarazione unilaterale, in cui precisa che l’applicazione delle disposizioni istituzionali in questo accordo di cooperazione non costituisce un precedente per accordi futuri non riguardanti ambiti relativi al mercato interno cui partecipa la Svizzera. Di fatto, sebbene l’Accordo sulla sanità non sia un accordo relativo al mercato interno, gli elementi istituzionali sono stati inclusi per analogia nella misura in cui sono necessari al