Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 801Fedlex · Rapporto esplicativo

chetto Svizzera–UE (v. n. 2.1.5.7). Poiché gli aspetti relativi alla salute sono stati separati in due accordi distinti (nell’Accordo sulla sanità, da un lato, e nel Protocollo allegato all’EUPA, dall’altro), all’articolo 19 è stata integrata una disposizione per organizzare la cooperazione tra i due comitati misti pertinenti, ovvero il Comitato misto dell’Accordo sulla sanità e il Comitato misto dell’EUPA, nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza, e per stabilire i doveri d’informazione reciproca (v. n. 2.8.6).

2.13.6.1.3 Disposizioni finali

L’articolo 20 precisa il campo d’applicazione territoriale dell’Accordo. Si tratta di un articolo che è stato uniformato per i diversi strumenti del pacchetto Svizzera–UE (v. n. 1 e 2.1.5.7).

L’articolo 21 prevede che le Parti contraenti esaminino regolarmente il funzionamento dell’Accordo e che possano considerare di riesaminarlo, segnatamente al fine di migliorare la loro cooperazione o di estenderla ad altri aspetti relativi alla salute, se ciò fosse nell’interesse di entrambe le Parti. In tal caso, le Parti contraenti possono avviare negoziati, conformemente alle rispettive procedure interne per il riesame dei trattati internazionali.

L’articolo 22 rammenta le norme applicabili in materia di segreto professionale.

L’articolo 23 prevede che le Parti contraenti si scambino eventuali informazioni classificate secondo la procedura di cui all’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate concluso il 28 aprile 2008786. Se la Svizzera lo desidera, tali informazioni possono essere trasmesse anche all’ECDC. Infine, l’articolo 23 incarica il Comitato misto di definire, mediante un’apposita decisione, le modalità per garantire un’adeguata protezione delle informazioni sensibili.

L’articolo 24 specifica che gli allegati, le appendici e il Protocollo sul tribunale arbitrale costituiscono parte integrante dell’Accordo sulla sanità.

L’articolo 25 e l’allegato II relativo alle modalità di attuazione dell’articolo 25 disciplinano la partecipazione finanziaria della Svizzera alle agenzie e ai sistemi di informazione coperti dall’Accordo nonché le relative modalità di pagamento. Queste disposizioni corrispondono sostanzialmente alle disposizioni relative alla partecipazione finanziaria contenute negli accordi relativi al mercato interno (v. n. 2.1.5.5.1). È previsto in particolare che la partecipazione finanziaria della Svizzera consista in un contributo operativo e in una quota di partecipazione. Gli importi corrispondenti sono calcolati ogni anno adottando una chiave di ripartizione basata sui prodotti interni lordi della Svizzera e dell’UE. Per l’Accordo sulla sanità, ciò si applica al contributo della Svizzera per la partecipazione all’ECDC, compreso il SARR.

786 RS 0.514.126.81