Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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L’articolo 26 precisa la procedura di entrata in vigore. Poiché rientra nella parte relativa allo sviluppo, l’Accordo sulla sanità può entrare in vigore indipendentemente dagli altri, a condizione che gli strumenti relativi alla parte concernente la stabilizzazione possano entrare in vigore (v. n. 1 e 2.1.5.6).

L’articolo 27 precisa che ogni Parte può denunciare l’Accordo sulla sanità e quali sono gli effetti di tale denuncia sui diritti dei singoli e degli operatori economici.

2.13.6.1.4 Allegato I

L’allegato I contiene gli atti dell’UE che si applicano alla Svizzera, ossia il regolamento (UE) 2022/2371787 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, inclusi gli atti delegati e i regolamenti di esecuzione, e il regolamento (CE) n. 851/2004788 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Come per il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (v. n. 2.1.6.7), l’allegato I prevede che la Svizzera abbia gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE previsti dagli atti dell’UE in esso figuranti, se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici di cui a tale allegato, come il fatto che la Svizzera parteciperà, senza diritto di voto, al CSS. Questo principio si applica nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali dell’Accordo. Sono inoltre previsti adeguamenti tecnici agli atti giuridici sopra citati per tenere conto della situazione particolare della Svizzera in quanto Stato non membro dell’UE. Si tratta in particolare del termine per la presentazione del rapporto iniziale da parte della Svizzera, del fatto che la Svizzera applica la propria legislazione nazionale in materia di protezione dei dati o che resta competente per dichiarare un’emergenza di sanità pubblica sul proprio territorio.

Gli obblighi materiali della Svizzera risultanti dal regolamento (UE) 2022/2371 sono principalmente: la collaborazione nell’ambito dei meccanismi di sicurezza sanitaria, come la trasmissione di dati epidemiologici; l’elaborazione di una relazione sulla pianificazione e l’attuazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello nazionale; l’attuazione di misure pertinenti di prevenzione, preparazione e risposta; e la notifica di allarmi al SARR in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. L’obbligo di notifica si applica soprattutto alle gravi minacce per la salute di origine biologica (p. es. malattie trasmissibili), ma può anche riguardare altri pericoli gravi per la salute di origine chimica, ambientale o sconosciuta, che presentano un rischio significativo di propagazione oltre i confini nazionali degli Stati e che possono richiedere un coordinamento a livello europeo per proteggere le popolazioni. Le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che giustifi-

787 Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26.

788 Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, modificato dal regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del

23 novembre 2022, GU L 314 del 6.12.2022, pag. 1.