Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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cano un allarme al SARR devono soddisfare una serie di criteri, per esempio provocare un’elevata morbilità o mortalità negli esseri umani o superare le capacità nazionali di risposta. Tali criteri sono definiti all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2371. Nell’ambito di tale regolamento, la Svizzera potrà, se lo desidera, partecipare caso per caso al meccanismo di appalto congiunto per l’acquisto di cui all’articolo 12 del regolamento. Uno strumento di questo tipo può essere utile nel contesto della sicurezza dell’approvvigionamento di contromisure mediche in Svizzera. La Svizzera mantiene invece la piena responsabilità di decidere le misure sanitarie da adottare sul proprio territorio per combattere gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 851/2004, modificato dal regolamento (UE) 2022/2370, gli adeguamenti tecnici integrati nell’allegato I prevedono che la Svizzera partecipi a pieno titolo all’ECDC, compresi il Consiglio di amministrazione e il Forum consultivo, così come alle reti gestite dall’agenzia. Come per tutte le agenzie dell’UE alle quali partecipa sulla base di un accordo, la Svizzera non gode tuttavia del diritto di voto negli organismi dell’agenzia. L’allegato I e la relativa appendice precisano i privilegi e le immunità concessi dalla Svizzera all’ECDC e al suo personale. Queste norme sono le stesse applicabili alle altre agenzie dell’UE alle quali partecipa la Svizzera (v. n. 2.1.6.7). Infine, l’allegato I stabilisce che l’ECDC possa assumere cittadini svizzeri e accettare il distacco di esperti da parte della Svizzera.

2.13.6.2 Protocollo EU4Health

Il Protocollo III dell’EUPA disciplina la partecipazione della Svizzera al programma «EU4Health» (2021–2027). Costituito di cinque articoli, precisa e completa gli aspetti specifici alla partecipazione della Svizzera al programma EU4Health e non disciplinati dall’EUPA (v. n. 2.8.6.1).

L’articolo 1 definisce il campo d’applicazione del Protocollo EU4Health e precisa che la Svizzera ha accesso solo alla parte del programma che attualmente rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla sanità, ovvero quello relativo alla «preparazione alle crisi». Qualora in futuro il campo d’applicazione dell’Accordo sulla sanità dovesse essere ampliato, la Svizzera avrebbe accesso al programma in misura corrispondente.

L’articolo 2 specifica in particolare la durata della partecipazione della Svizzera al programma «EU4Health» e prevede che la Svizzera vi partecipi a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo sulla sanità. Ciò significa che se l’Accordo sulla sanità entrerà in vigore dopo il 31 dicembre 2026, il Protocollo EU4Health non avrà effetto. In tal caso, la Svizzera non parteciperà a tale programma e non vi dovrà contribuire finanziariamente. La partecipazione alla prossima generazione del programma dell’UE per la salute dovrà essere negoziata in un altro protocollo secondo i consueti processi decisionali.

L’articolo 3 precisa alcuni termini e condizioni specifici della partecipazione al programma «EU4Health», come il fatto che i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare alle azioni del programma a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell’UE.