Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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ultimi. In materia di fornitura transfrontaliera di servizi, dopo un periodo di transizione di tre anni dall’entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE la Svizzera parteciperà all’IMI. A tal fine, presso le autorità d’esecuzione cantonali si dovrà creare un ufficio di coordinamento allo scopo di consentire un diretto scambio di informazioni tra le autorità cantonali e gli uffici competenti degli Stati membri. In fase di modifica della legge sui lavoratori distaccati nell’ambito delle misure nazionali per garantire la protezione dei salari, l’ottimizzazione e lo sviluppo della procedura di notifica dovrebbero dare ai Cantoni la possibilità di pianificare in anticipo i loro controlli tenendo conto di un termine di notifica più breve. Le misure previste per aumentare l’efficienza nella procedura di notifica dovrebbero limitare il fabbisogno di risorse supplementari nei Cantoni.
Energia elettrica
Il nuovo Accordo sull’energia elettrica con l’UE dovrebbe avere nel complesso un impatto positivo sui Cantoni, contribuendo in modo significativo a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e dell’operatività della rete e creando opportunità commerciali per un’energia idroelettrica svizzera flessibile, che è principalmente in mano ai Cantoni e ai Comuni. L’apertura del mercato ai consumatori finali dovrebbe tendenzialmente bilanciare le tariffe elevate per l’energia elettrica, oggi molto eterogenee a livello regionale. La pressione esercitata dalla concorrenza potrebbe avere anche ripercussioni finanziarie sulle aziende di fornitura di energia elettrica di proprietà di Cantoni, Città e Comuni. D’altro canto, gli ulteriori utili commerciali, in particolare per i gestori di centrali ad accumulazione e ad accumulazione con pompaggio (v. «Ripercussioni per l’economia nazionale» al n. 2.11.9.3), genereranno tendenzialmente maggiori entrate fiscali e da dividendi per i Cantoni e i Comuni.
Tuttavia, la partecipazione al mercato interno europeo dell’energia elettrica implica anche che, in futuro, Cantoni e Comuni dovranno conformarsi al diritto dell’UE negli ambiti che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo. Per esempio, i Cantoni e i Comuni che finanzieranno l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno attenersi alla pertinente normativa dell’UE nel definire programmi in tal senso. A risentirne potrebbero essere anche i programmi di finanziamento cantonali oppure attività proprie dei Cantoni in relazione all’utilizzo delle energie rinnovabili. È probabile, però, che la maggior parte dei programmi di finanziamento cantonali non superi le soglie minime concordate con l’UE. L’Accordo sull’energia elettrica non si applica al consumo di elettricità ed energia (p. es. riscaldamento o misure di efficienza negli edifici), motivo per cui non interferisce con le competenze cantonali in materia. Nelle regioni di montagna, a causa della loro infrastruttura energetica, l’energia idroelettrica svolge un ruolo di primo piano. Come previsto dal mandato negoziale del Consiglio federale, l’Accordo sull’energia elettrica precisa di non contenere disposizioni riguardanti l’assegnazione di concessioni o il canone d’acqua. Questo aspetto sarà descritto alla fine del presente numero e, in maniera più approfondita, al numero 2.11. Osservazioni specifiche riguardo alle ripercussioni sui Cantoni nel settore dell’energia elettrica sono riportate al numero 2.11.9.2.
Agricoltura