Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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federazione e Cantoni prevista dalla Costituzione e la separazione dei poteri nella procedura svizzera. Secondo l’approccio «a due pilastri», la vigilanza in Svizzera spetterà a un’autorità svizzera e non all’UE.

Libera circolazione delle persone

Nel settore dell’immigrazione, per effetto del Protocollo di modifica dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non ci saranno cambiamenti sostanziali nei compiti delle autorità d’esecuzione cantonali. L’esecuzione nel diritto degli stranieri rimarrà di competenza dei Cantoni. Un aumento dei casi da esaminare in virtù di tale diritto comporterà però per i Cantoni un onere maggiore826. A lungo termine, questo onere maggiore potrà essere compensato da una semplificazione delle procedure di rilascio dei permessi (meno cambi tra permesso di soggiorno e permesso di domicilio). La stessa cosa potrà avvenire per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tra l’altro, ogni Cantone dovrà dotarsi di un ufficio di coordinamento per la partecipazione al sistema di informazione del mercato interno (IMI), ma anche per l’assunzione di compiti aggiuntivi. Un altro esempio di un possibile onere aggiuntivo nell’ambito dell’ALC è rappresentato dalla verifica del diritto di soggiorno, dal momento che il lavoro di coordinamento tra le autorità competenti in materia di migrazione e il servizio pubblico di collocamento aumenterà.

L’applicazione della clausola di salvaguardia potrebbe generare per i Cantoni e i Comuni spese supplementari in termini di personale, derivanti dall’attuazione di eventuali misure di protezione e di compensazione. Le spese concrete saranno però soggette a variazioni a seconda del tipo di misure. Gli organi d’esecuzione cantonali nell’ambito della migrazione hanno già esperienza nell’applicazione delle condizioni di ammissione conformemente alla LStrl (p. es. verifica del principio della priorità alle persone indigene) qualora in questo ambito si volessero adottare misure di protezione e di compensazione. Nello stesso tempo, in funzione delle misure prese, c’è da aspettarsi uno sgravio finanziario, soprattutto per le assicurazioni sociali o l’aiuto sociale, dal momento che ci sarebbero meno aventi diritto.

Una panoramica dettagliata delle ripercussioni del protocollo di modifica dell’ALC sui Cantoni è riportata al numero 2.3.9.2.

Nel settore universitario, l’introduzione della parità di trattamento degli studenti UE prevista dal pacchetto porterà a minori entrate a scapito di alcune scuole universitarie. La Confederazione cercherà di farvi fronte adottando una misura di compensazione finanziaria (v. n. 2.3.7.2.3).

Nell’ambito della fornitura transfrontaliera di servizi fino a un massimo di 90 giorni lavorativi ad anno civile, il termine di notifica preliminare per le imprese di Stati dell’UE che intendono fornire servizi in Svizzera verrà ridotto da otto giorni civili a quattro giorni lavorativi. Ne conseguiranno maggiori spese amministrative, il cui impatto sui Cantoni dipenderà dalle caratteristiche economiche e geografiche di questi

826 www.sem.admin.ch> Pubblicazioni & servizi > Servizi > Ricerca e valutazione > Studie von Ecoplan vom 09.05.2025: «RFA zur Teilübernahme der Unionsbürgerrichtlinie UBRL. Auswirkungen auf die staatlichen Institutionen», disponibile in tedesco.