Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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4.2.1.5 Proposta del Consiglio federale
I trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali non adempiono né le condizioni previste per il referendum obbligatorio secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. né quelle che, nella prassi adottata con la vecchia Costituzione, consentivano di sottoporre un trattato internazionale al referendum obbligatorio (sui generis) in deroga a quanto esplicitato nella Costituzione. Sottostanno pertanto al referendum facoltativo in virtù della Costituzione vigente.
Optando per il referendum facoltativo, il Consiglio federale rimane coerente alla prassi seguita finora, dando continuità alla politica europea della Svizzera. Tale decisione non tange la questione di base del referendum obbligatorio sui generis in materia di trattati internazionali.
In un’ottica politica, il Consiglio federale ritiene rischioso modificare la Costituzione per approvare i trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali. In primo luogo, ciò implicherebbe la possibilità di derogare alla procedura costituzionale prevista per l’approvazione dei trattati internazionali, senza coinvolgere il costituente. A decidere sarebbero il Popolo e i Cantoni, non solo il Popolo. Il Consiglio federale e il Parlamento si sostituirebbero di fatto alla Costituzione nel determinare il referendum applicabile, uno degli strumenti principali della democrazia diretta. In secondo luogo, non esiste un precedente analogo. L’adesione all’ONU era comunque soggetta al referendum obbligatorio (v. n. 4.2.1.4), per cui la sua approvazione mediante revisione costituzionale non ha avuto ripercussioni in materia di competenze. In passato, l’Assemblea federale ha sottoposto al referendum obbligatorio tre trattati internazionali, derogando alle disposizioni costituzionali allora vigenti (v. n. 4.2.1.3). Anche questi casi non sono paragonabili al pacchetto di accordi in esame: il quadro giuridico dell’epoca non prevedeva alcun referendum per l’adesione alla Società delle Nazioni e l’Accordo di libero scambio con la Comunità economica europea, mentre l’adesione allo SEE, caratterizzato da elementi sopranazionali, comportava una modifica costituzionale, automaticamente soggetta al referendum obbligatorio (v. n. 4.2.1.2). In terzo luogo, l’approvazione tramite modifica costituzionale rischia di creare un precedente per i futuri trattati internazionali.
Per questi motivi il Consiglio federale propone, in conformità con le disposizioni costituzionali vigenti, di sottoporre al referendum facoltativo i trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali.
4.2.2 Atti normativi di attuazione
Le leggi federali e le modifiche legislative necessarie per attuare i trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali figurano nel decreto di approvazione come previsto dall’articolo 141a capoverso 2 Cost. Ciò è conforme al principio costituzionale dell’unità della materia e tiene conto della prassi del Consiglio federale e dell’Assemblea federale nell’approvare e attuare i trattati internazionali.