Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 855Fedlex · Rapporto esplicativo

4.3 Decreti che approvano i trattati sullo sviluppo delle relazioni bilaterali

4.3.1 Referendum

I tre decreti che approvano i trattati sullo sviluppo delle relazioni bilaterali sottostanno al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., secondo cui sono sottoposti al referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Il protocollo sulla sicurezza alimentare, nonché gli Accordi sull’energia elettrica e la sanità adempiono questo criterio (v.

n. 2.11.10.4, 2.12.13.4, 2.13.9.4).

4.3.2 Atti normativi di attuazione

Le leggi federali e le modifiche legislative necessarie per attuare i trattati sullo sviluppo delle relazioni bilaterali figurano nel decreto di approvazione del rispettivo accordo, come previsto dall’articolo 141a capoverso 2 Cost. Ciò è conforme al principio costituzionale dell’unità della materia e tiene conto della prassi del Consiglio federale e dell’Assemblea federale nell’approvare e attuare i trattati internazionali.

4.4 Decreto che approva il protocollo sulla cooperazione parlamentare

Il decreto che approva il protocollo sulla cooperazione parlamentare tra la Svizzera e l’UE non sottostà a referendum in quanto non adempie nessuna condizione prevista dall’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.