Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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La stabilizzazione delle relazioni bilaterali non si traduce in un riorientamento fondamentale della politica estera svizzera; il Consiglio federale intende infatti proseguire sulla via intrapresa con i Bilaterali I e II.

Alla luce di quanto sopra, i trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali preservano l’ordinamento costituzionale e non comportano né ingerenze considerevoli nella struttura interna della Svizzera né un riorientamento fondamentale della sua politica estera.

Infine, l’eventuale necessità di un referendum obbligatorio non può essere sostenuta nemmeno adducendo che, nella giurisprudenza del Tribunale federale, i trattati di stabilizzazione prevalgono sulla Costituzione federale e hanno quindi valenza di modifica costituzionale. Se sussiste un conflitto di norme tra un trattato internazionale e la Costituzione federale non risolvibile mediante un’interpretazione coordinata, la Costituzione prevede infatti che il trattato si applica indipendentemente dal tipo di referendum. Nella prassi le autorità federali si avvalgono di tale prevalenza applicativa nei casi di conflitto tra una disposizione costituzionale meno recente e un trattato internazionale più recente. La prevalenza applicativa che l’articolo 190 Cost. accorda in egual misura ai trattati internazionali e alle leggi federali non implica che nella gerarchia delle norme tali atti normativi siano di rango pari o superiore alla Costituzione, né che vadano sottoposti al referendum obbligatorio.

4.2.1.4 Revisione costituzionale (referendum obbligatorio)

I trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali sottostanno al referendum facoltativo (n. 4.2.1.1-4.2.1.3). Per sottoporli al referendum obbligatorio in deroga agli articoli 140 e 141 Cost. occorrerebbe modificare la Costituzione. Le condizioni di revisione di cui all’articolo 194 capoverso 2 Cost. non precludono la possibilità di integrare la Costituzione con una disposizione transitoria che approva i trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali e autorizza il Consiglio federale a ratificarli. Tale disposizione transitoria sottostarebbe al referendum obbligatorio ai sensi dell’articolo 140 capoverso 1 lettera a Cost.

Il primo e unico esempio di approvazione di un trattato internazionale mediante revisione della Costituzione risale al 2002, quando la Svizzera ha aderito all’ONU e approvato la Carta delle Nazioni Unite (art. 197 cpv. 1 Cost.)855. I trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali non sono tuttavia paragonabili all’adesione all’ONU. In primo luogo, la disposizione costituzionale era stata chiesta da un’iniziativa popolare, unico strumento a disposizione del Popolo, mentre il Consiglio federale e l’Assemblea federale avrebbero potuto procedere diversamente, senza modificare la Costituzione. In secondo luogo, l’iniziativa popolare riguardava la conclusione di un trattato internazionale soggetto al referendum obbligatorio in virtù dell’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. poiché l’ONU è un’organizzazione di sicurezza collettiva. In altre parole, l’approvazione dell’adesione all’ONU tramite revisione costituzionale non ha avuto implicazioni in materia di competenze.

855 RS 0.120