Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 852Fedlex · Rapporto esplicativo

state trasferite alcune competenze circoscritte a un preciso ambito. Tuttavia, né il Consiglio federale né il Parlamento852 hanno mai preso in considerazione il referendum obbligatorio per i Bilaterali I a motivo di questi elementi istituzionali nell’Accordo sul trasporto aereo sebbene le competenze trasferite andassero oltre quelle che ora farebbero scattare il meccanismo di composizione delle controversie previsto negli accordi sul mercato interno. Gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino (Bilaterali II, 2004) impongono alla Svizzera il recepimento dinamico del diritto UE in materia. Tali Accordi cessano automaticamente di essere applicabili se la Svizzera e l’UE non riescono a comporre entro sei mesi un’eventuale controversia. Il parere della CGUE è determinante nell’interpretare l’acquis di Schengen/Dublino. Anche in questo caso il Consiglio federale ha però ritenuto che «l’associazione a Schengen e a Dublino non [comportasse] modifiche notevoli dei fondamenti del nostro Stato e non [interessasse] pertanto il nostro ordinamento costituzionale delle competenze»853. Questa posizione è stata confermata in sede parlamentare854.

I trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali preservano il funzionamento delle istituzioni svizzere e i principi legati alla democrazia diretta, al federalismo e all’indipendenza del Paese. La Svizzera mantiene dunque la propria autonomia decisionale, la propria procedura legislativa e i propri diritti democratici diretti per tutti gli adeguamenti legislativi. In caso di controversia risultante dal mancato recepimento di un atto normativo dell’UE nell’ambito di un accordo sul mercato interno, l’UE potrebbe adottare misure di compensazione proporzionate nel quadro dell’accordo in questione o di un altro accordo sul mercato interno (tranne quello sul commercio di prodotti agricoli). Le conseguenze di un mancato recepimento sono quindi meno drastiche rispetto a quanto accade per gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino, che in caso di mancato recepimento decadono automaticamente salvo accordo tra le parti. I trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali preservano anche i diritti costituzionali e le competenze attribuite ai Cantoni, al Parlamento, al Tribunale federale e agli altri tribunali svizzeri nonché al Consiglio federale. La loro attuazione non richiede modifiche costituzionali. Come i Bilaterali I e II, anche questi trattati internazionali non costituiscono un’ingerenza considerevole nella struttura interna della Svizzera e nel suo ordinamento costituzionale.

852 Messaggio del 23 giu. 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5092, in part. pag. 5387 seg. L’unica richiesta di un referendum obbligatorio avanzata in Parlamento, giustificata con il fatto che i Bilaterali I rappresentavano un passo storico e che l’Accordo sui trasporti terrestri era in contraddizione con quanto stabilito dall’articolo sulla protezione delle Alpi, è stata respinta con 146 voti contro 26 (Boll. Uff. 1999 N 1487 segg.).

853 Messaggio del 1° ott. 2004 concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, in part. pag. 5588.

854 Le richieste di un referendum obbligatorio sono state respinte, in Consiglio degli Stati con

6 voti contro 31 (Boll. Uff. 2004 S 728 seg.) e in Consiglio nazionale con 57 voti contro

120 (Boll. Uff. 2004 N 1969 seg.). Cfr. intervento Blocher (capo del DFGP), Boll. Uff. 2004 S 729: «Die Frage war, zu prüfen, ob diese Rechtsfolge der faktischen Kündigung des Vertrages eine Einschränkung des freien Wählerwillens ist. [...] Das ist die Frage der Souveränität: Ist sie beeinträchtigt oder nicht? [...] [Der Bundesrat] findet nicht, dass das ein so schwerwiegender Eingriff in die Souveränität sei.».