Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 851Fedlex · Rapporto esplicativo
Il Consiglio federale aveva verificato il criterio della sopranazionalità anche per gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino e per l’Accordo SEE, considerandolo non adempito per entrambi850. Nell’Accordo SEE aveva però rilevato elementi di sopranazionalità per quanto riguarda la legislazione e l’applicazione del diritto. Era inoltre giunto alla conclusione che questo Accordo, pur rendendo integralmente applicabile il diritto del mercato interno dell’UE – comprese le norme in materia di ambiente, tutela dei consumatori, diritto societario e fiscale –, non implicava l’adesione a una comunità sopranazionale.
A differenza dell’Accordo SEE, i trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali non presentano elementi di sopranazionalità e il loro campo di applicazione materiale è più ristretto. Non comportando l’adesione a una comunità sopranazionale, non sottostanno al referendum obbligatorio sui trattati internazionali secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.
4.2.1.3 Referendum obbligatorio non previsto dalla Costituzione (sui generis)
In passato l’Assemblea federale ha sottoposto al referendum obbligatorio tre trattati internazionali, anche se la Costituzione in vigore all’epoca non lo prevedeva: l’ingresso della Svizzera nella Società delle Nazioni (1920), l’Accordo di libero scambio con la Comunità europea (1972) e l’ingresso della Svizzera nello SEE (1992). Il Consiglio federale ribadisce il suo parere secondo cui, in casi eccezionali, tale procedura può applicarsi anche ai trattati implicanti ingerenze considerevoli nella struttura interna della Svizzera, in particolare con un impatto sull’ordinamento costituzionale, o presupponenti un riorientamento fondamentale della politica estera svizzera851.
Il Consiglio federale e l’Assemblea federale non hanno mai considerato gli elementi istituzionali degli Accordi bilaterali I e II un’ingerenza considerevole nella struttura interna della Svizzera e nel suo ordinamento costituzionale. Adottando l’Accordo sul trasporto aereo (Bilaterali I, 1999), che consente alle parti contraenti di prendere misure protettive in caso di violazioni, la Svizzera si è assoggettata alla Commissione europea e alla CGUE in materia di concorrenza. Pertanto, agli organi dell’UE sono
850 Messaggio del 18 mag. 1992 concernente l’approvazione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, FF 1992 IV 1, in part. pag. 371 segg.; messaggio del 1° ott. 2004 concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, in part. pag. 5586 e segg.
851 Messaggio del 23 ott. 1974 sul riordinamento del referendum in materia di trattati internazionali, FF 1974 III 1133, in part. pag. 1119; intervento Koller (capo del DFGP), Boll. Uff. 1998 N 54 seg. (revisione totale Cost.); messaggio del 1° ott. 2004 concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, in part. pag. 5586 seg.; messaggio del 1° ott. 2010 concernente l’iniziativa popolare federale «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)», FF 2010 6131, in part. pag. 6139 e 6153 seg.; messaggio del 15 gen. 2020 concernente il referendum obbligatorio per trattati internazionali a carattere costituzionale (Modifica dell’art. 140 della Costituzione federale), FF 2020 1107, in part. pag. 1111.