Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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stabilizzare le relazioni bilaterali adempiono questo criterio848 e quindi il relativo decreto di approvazione è soggetto al referendum facoltativo (cfr. i rispettivi capitoli sugli aspetti giuridici degli elementi del pacchetto).
4.2.1.2 Referendum obbligatorio sui trattati internazionali
L’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.). I 13 trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali non prevedono l’adesione a un’organizzazione di sicurezza collettiva. Resta quindi da verificare se comportano l’adesione a una comunità sopranazionale.
Secondo la prassi del Consiglio federale849, l’adesione a una comunità sopranazionale implica che la Svizzera si sottoponga a organismi che:
– sono indipendenti, ossia non vincolati da istruzioni delle parti contraenti;
– esercitano i loro poteri secondo il principio della maggioranza dei voti;
– prendono decisioni direttamente applicabili e direttamente vincolanti per gli individui;
– hanno competenze materiali relativamente ampie.
I trattati volti a stabilizzare le relazioni bilaterali non adempiono tali criteri. In primo luogo, non istituiscono alcun meccanismo legislativo che autorizzi un organismo indipendente ad adottare adeguamenti legislativi vincolanti. La Svizzera manterrà la propria autonomia decisionale e la propria procedura legislativa in merito al diritto a essa applicabile (v. n. 2.1.7). In secondo luogo, non istituiscono organismi di applicazione del diritto indipendenti dalle parti contraenti. Le parti contraenti cercheranno dapprima di comporre eventuali controversie discutendone nel comitato misto previsto dal rispettivo accordo. Qualora non raggiungessero un’intesa, potranno adire un tribunale arbitrale paritetico, come da prassi nel diritto commerciale internazionale. Il tribunale arbitrale consulta la CGUE se ritiene l’interpretazione del diritto europeo rilevante e necessaria per comporre la controversia. La controversia in sé non è giudicata dalla CGUE, bensì dal tribunale arbitrale (v. n. 2.1.5.4). In terzo luogo, sul piano materiale la cooperazione con l’UE continua a limitarsi a singoli settori. Nel quadro della stabilizzazione delle relazioni bilaterali gli elementi istituzionali sono contemplati solo negli accordi sul mercato interno già in essere (tranne in quello sul commercio di prodotti agricoli; v. n. 2.1.1).
848 Fa eccezione in particolare il protocollo di modifica dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, che il Consiglio federale potrebbe concludere in base all’art. 14 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) e che, vista la correlazione con i trattati di stabilizzazione, andrebbe integrato in questo decreto.
849 Messaggio del 18 mag. 1992 concernente l’approvazione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, FF 1992 IV 1, in part. pag. 371; messaggio del 23 ott. 1974 sul riordinamento del referendum in materia di trattati internazionali, FF 1974 III 1133, in part. pag. 1137 seg.