Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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(1) La soluzione trovata durante in negoziati in merito alla clausola di salvaguardia (art. 14 par. 2 ALC; v. n. 2.3) soddisfa i requisiti del mandato per quanto riguarda la sua concretizzazione e aggiunge elementi importanti al dispositivo di protezione nel campo dell’immigrazione prevedendo tre eccezioni (soggiorno permanente, espulsione, dati biometrici) e due misure di salvaguardia (procedura di notifica e fine del soggiorno). La concretizzazione si applica all’intero campo di applicazione dell’ALC, superando così quanto previsto dal mandato negoziale. Grazie a quanto ottenuto, la clausola di salvaguardia potrà essere applicata, in linea di principio, anche per la protezione dei salari.

(2) Da sottolineare sono inoltre i risultati dei negoziati sull’Accordo agricolo (v.

n. 2.7). Sebbene il mandato negoziale prevedesse che tutti gli accordi relativi al mercato interno fossero integrati da un protocollo contenente gli elementi istituzionali, è stato possibile garantire che la parte agricola di questo accordo fosse esclusa dal recepimento dinamico del diritto e che il suo meccanismo di risoluzione delle controversie non prevedesse alcun ruolo per la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Eventuali misure compensative potranno inoltre colpire gli allegati nell’ambito agricolo solo in caso di violazione dell’Accordo stesso (compresa la parte sulla sicurezza alimentare). Ciò significa che gli allegati in questione sono tutelati da qualsiasi misura compensativa presa in caso di violazione di altri accordi relativi al mercato interno (non è ammessa la cosiddetta «ritorsione incrociata»). Si tratta di risultati importanti per il mantenimento della sovranità svizzera nel campo della politica agricola. Oltre alle eccezioni previste dal mandato negoziale, nel Protocollo sulla sicurezza alimentare è stata poi ottenuta l’introduzione di un’ulteriore misura di salvaguardia (riguardante l’indicazione del Paese di origine delle derrate alimentari). Questi esiti rappresentano miglioramenti significativi rispetto all’Intesa comune e al mandato negoziale.

(3) Meritano infine di essere menzionati anche i miglioramenti ottenuti nell’ambito dell’Accordo sui trasporti terrestri (v. n. 2.5). Gli obiettivi fondamentali, ossia garantire l’assegnazione delle tracce da parte della Svizzera e il rispetto dell’orario cadenzato, sono stati raggiunti. La volontà della Svizzera di rafforzare ulteriormente la sua politica di trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia verrà inoltre sostenuta dal nuovo testo dell’accordo, che consente di adeguare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) agli sviluppi futuri.

Nei negoziati con l’UE è stato possibile assicurare un buon equilibrio all’interno di tutti i gruppi negoziali. Nel complesso, l’esito è stato nettamente migliore rispetto a quello a cui si sarebbe potuti arrivare con gli approcci precedenti.

I diritti di iniziativa e di referendum sanciti dalla Costituzione federale (art. 136 cpv. 2 Cost.) continueranno a essere pienamente garantiti. Né i singoli accordi né gli elementi istituzionali in essi contenuti impediscono infatti il lancio di un’iniziativa popolare diretta contro l’adozione di un ulteriore sviluppo pertinente del diritto dell’UE in un accordo, purché soddisfi i requisiti costituzionali. Resterà inoltre sempre possibile indire un referendum contro l’adozione di una nuova legge o di una modifica di legge richiesta in questo contesto.