Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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fr. 21,8 mio. all’anno)864. Questa percentuale è significativamente superiore alla quota federale dell’importo totale dei costi di riferimento delle università e delle scuole universitarie professionali (sussidi di base ai sensi della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, LPSU). In questo modo l’Esecutivo sottolinea la sua volontà di sostenere le scuole universitarie costrette ad adeguare le loro strategie a causa del principio di non discriminazione sul piano delle tasse di studio. Il contributo federale è destinato ad alleviare le perdite dovute alle minori entrate per le tasse di e gli oneri sostenuti da quelle istituzioni che già oggi si fanno carico dei costi per gli studenti dell’UE. Sarà suddiviso tra le varie scuole universitarie tramite la seguente chiave di ripartizione: il primo anno la ripartizione si baserà per l’80 per cento sulle perdite subite e per il 20 per cento sulla quota di studenti dell’UE. Questa ponderazione sarà gradualmente adeguata nei tre anni successivi per dare maggior peso alla quota di studenti e tenere così conto delle preoccupazioni espresse da molti Cantoni. Il termine di quattro anni dà alle scuole universitarie il tempo sufficiente per adeguare le loro strategie. Questa misura di accompagnamento integra i normali sussidi di base della Confederazione ai sensi della LPSU, la cui assegnazione tiene conto sia del numero totale di studenti sia della quota di studenti stranieri, compresi quelli provenienti dall’UE (v. n. 2.3.8).
- Protezione dei salari
Poiché nel campo della protezione dei salari è stato necessario fare alcune concessioni all’UE, il Consiglio federale, i Cantoni e le parti sociali hanno concordato fin dall’inizio dei colloqui esplorativi sul fatto che in questo ambito fosse indispensabile introdurre alcune misure di politica interna. Il Consiglio federale ha elaborato queste misure in collaborazione con i Cantoni e le parti sociali e ne propone l’attuazione nell’ambito delle modifiche della legge federale dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist), della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LA-Pub), della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) e del Codice delle obbligazioni (CO).
Il pacchetto nazionale di misure di protezione salariale comprende quattro categorie. La prima categoria compensa direttamente le concessioni fatte all’UE. Le misure garantiscono la vigilanza nonostante la riduzione del termine di notifica preliminare, semplificano i controlli sul posto in merito al rispetto delle condizioni salariali e lavorative svizzere e rafforzano la prevenzione degli abusi. La seconda categoria di misure punta a contrastare il rischio che il divieto di fornire servizi in Svizzera come possibile sanzione possa essere oggetto di pressioni da parte dell’UE. La terza categoria riguarda la regolamentazione dell’UE sul rimborso delle spese, rispetto alla quale la Svizzera utilizza al massimo il margine di manovra previsto dal diritto dell’UE in materia di distacco dei lavoratori nella trasposizione nazionale per contrastare la concorrenza sleale. La quarta categoria, infine, è pensata per consolidare le strutture sviz-
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