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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine

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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 31 Gestione del sistema d’informazione per l’emissione e la revoca

degli Id-e

1Fedpol consulta ogni giorno i sistemi d’informazione di cui all’articolo 26 capoverso 3 LIdE per verificare se un Id-e deve essere revocato.

2Il DFGP disciplina le interfacce e il funzionamento del sistema d’informazione per l’emissione e la revoca degli Id-e.

Capitolo 4: Accesso alle applicazioni da parte dei disabili

Art. 32

1L’UFIT adotta i provvedimenti necessari per garantire ai disabili l’accesso all’applicazione per la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici nonché all’applicazione per la verifica di questi ultimi, in particolare in occasione di ogni importante aggiornamento di tali applicazioni.

2Fedpol adotta i provvedimenti necessari per garantire l’accesso alle applicazioni utilizzate nella procedura di emissione e di revoca dell’Id-e, in particolare in occasione di ogni importante aggiornamento di tali applicazioni.

Capitolo 5: Formato dei mezzi di autenticazione elettronici nonché standard e protocolli applicabili alle procedure di comunicazione dei dati

Art. 33 Pubblicazione dei formati, degli standard e dei protocolli

1L’UFG definisce uno o più formati supportati per i mezzi di autenticazione elettronici nonché gli standard e i protocolli supportati per le procedure di comunicazione dei dati.

2Pubblica i formati, gli standard e i protocolli sotto forma di raccomandazioni sulla pagina Internet della Confederazione.

Art. 34 Adeguamento delle raccomandazioni

1L’UFG verifica regolarmente le raccomandazioni e le adegua di modo che corrispondano allo stato attuale della tecnica e alle necessità gestionali.

2Per tali adeguamenti può ricorrere a esperti e organi specializzati.

3Le modifiche delle raccomandazioni sono pubblicate sulla pagina Internet della Confederazione.