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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
d. le informazioni sul legame tra l’Id-e il titolare;
e. i numeri delle versioni delle parti o dell’intero sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’Id-e;
f. la data di inizio e di fine della procedura di emissione;
g. il parametro tecnico sull’Id-e.
3Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina il formato tecnico e gli attributi per la trasmissione dei dati, i requisiti dell’interfaccia con il sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’Id-e nonché gli standard e i protocolli per la comunicazione dei dati nell’ambito dell’emissione dell’Id-e.
Art. 28 Durata di validità
1La validità dell’Id-e inizia al momento dell’emissione da parte di fedpol.
2L’Id-e è valido al massimo quanto il documento utilizzato nella procedura di emissione.
3Il DFGP può limitare la durata di validità se la sicurezza delle informazioni lo richiede.
Art. 29 Richiesta di revoca
1Il titolare di un Id-e o il suo rappresentante legale può chiedere a fedpol di revocare l’Id-e.
2Il titolare o il rappresentante legale deve provare la sua identità con un documento valido o con il suo Id-e.
3Il rappresentante legale deve provare che ha diritto di rappresentanza.
4In caso di perdita del dispositivo, il titolare o il rappresentante legale può segnalare la perdita alla competente autorità di polizia o alla rappresentanza consolare. L’autorità competente inoltra la segnalazione a fedpol, che revoca immediatamente l’Id-e.
Art. 30 Procedura in caso di sospetto di conseguimento fraudolento, di
utilizzo abusivo o di rischio per la sicurezza
Se sussiste un sospetto di conseguimento fraudolento o utilizzo abusivo dell’Id-e o se la sicurezza dell’Id-e è a rischio, fedpol può eseguire una procedura di verifica. Può in particolare:
a. far nuovamente verificare l’identità del titolare;
b. analizzare i dati biometrici rilevati nella procedura di emissione;
c. sentire il titolare, le persone interessate o terzi.