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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine

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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

verificata almeno una volta in presenza nell’ambito dell’emissione del documento d’identità utilizzato secondo l’articolo 14 lettera a LIdE.

2Il richiedente deve trasmettere tramite l’applicazione le informazioni del suo documento d’identità e la sua immagine del viso sotto forma di sequenze video.

3Fedpol verifica i dati del richiedente rilevati tramite il sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’Id-e.

Art. 24 Verifica dell’identità in presenza

1Il richiedente può far verificare la sua identità in presenza presso un servizio designato dal Cantone o un’autorità di cui all’articolo 17 capoverso 2 LIdE.

2Gli Svizzeri all’estero secondo la legge del 26 settembre 20144 sugli Svizzeri all’estero (LSEst) possono far verificare la loro identità presso la competente rappresentanza consolare.

3Il servizio designato dal Cantone o la competente rappresentanza consolare trasmette il risultato della verifica dell’identità a fedpol per via elettronica.

Art. 25 Decisione automatizzata

Il richiedente o il suo rappresentante legale deve acconsentire esplicitamente a che la decisione concernente l’emissione dell’Id-e si svolga in modo automatizzato.

Art. 26 Richiesta dell’Id-e all’estero

Se non può essere installata l’applicazione digitale per la conservazione e la presentazione dell’Id-e all’estero, in particolare a causa di un blocco geografico, l’Id-e non può essere richiesto.

Sezione 2: Emissione e revoca

Art. 27 Emissione

1Fedpol può emettere l’Id-e contemporaneamente in più applicazioni su uno o più dispositivi, se il richiedente lo chiede nella procedura di emissione.

2I seguenti dati relativi alla procedura di emissione sono salvati nel sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’Id-e:

a. i valori delle verifiche automatiche dell’identità tramite l’applicazione di cui all’articolo 8 LIdE;

b. il numero d’identificazione della persona che compie la verifica dell’identità e le decisioni che ha preso;

c. il nome, il cognome e il numero Id-e del rappresentante legale,

4 RS 195.1