Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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Cpv. 4

In caso di perdita del dispositivo, il titolare o il rappresentante legale può segnalare la perdita alla competente autorità di polizia o alla rappresentanza consolare. Essa informa fedpol, che revoca immediatamente l’e-ID.

Art. 30 Procedura in caso di sospetto di conseguimento fraudolento o utilizzo

abusivo o di rischio per la sicurezza

Se vi è il sospetto di conseguimento fraudolento o utilizzo abusivo dell’e-ID o se la sicurezza dell’e-ID è a rischio, fedpol può eseguire una procedura di verifica. Può in particolare far nuovamente verificare l’identità del titolare, analizzare i dati biometrici raccolti nella procedura di emissione e sentire il titolare, le persone interessate o terzi.

Fedpol può revocare d’ufficio un e-ID. La revoca è automatica e verbalizzata. È menzionata nel registro di base. Consultando l’elenco delle revoche, il verificatore potrà constatare che l’e-ID in questione non è più valido.

Art. 31 Gestione del sistema d’informazione per l’emissione e la revoca

degli Id-e

Cpv. 1 e 2

Fedpol consulta ogni giorno in maniera automatizzata i sistemi di informazione di cui all’articolo 26 capoverso 3 LIdE. Il DFGP disciplina le interfacce e il funzionamento del sistema d’informazione per l’emissione e la revoca degli e-ID.

Capitolo 4: Accesso alle applicazioni da parte dei disabili

Art. 32

L’UFIT deve garantire che l’applicazione per la presentazione e la conservazione dei mezzi di autenticazione elettronici nonché l’applicazione per la loro verifica siano accessibili anche ai disabili. Anche fedpol deve adottare le misure necessarie affinché sia garantito l’accesso alle applicazioni utilizzate nella procedura di ottenimento dell’e-ID o per la sua revoca, quindi ad esempio alle interfacce utente per l’inserimento dei dati nonché a singole parti della procedura di emissione. L’UFIT e fedpol devono in particolare garantire l’accesso alle applicazioni in caso di aggiornamenti importanti dei sistemi, i cosiddetti «release». Queste misure contribuiscono a promuovere l’inclusione digitale e a garantire l’accesso a servizi importanti per tutte le persone.

Capitolo 5: Formato dei mezzi di autenticazione elettronici nonché standard e protocolli per la procedura di comunicazione dei dati